dopo aver venduto l'appartamento in mio possesso come abitazione principale ovvero prima casa e non possessore di altri beni ho acquistato una casa allo stato grezzo con giardino di pertinenza esclusiva.
L'atto di compravendita è datato 26 luglio 2010 e il notaio riporta nell atto che non perdo le agevolazioni fiscali sulla prima casa e se nei termini previsti dalla legge viene adibita a residenza principale usufruisco delle agevolazioni previste.
Ovviamente la casa essendo al grezzo non è stata ancora accatastata e resa agibile inoltre qui in regione Veneto posso richiedere la fornitura di energia e gas dopo aver avuto l'agibilità dall'Ufficio competente.
In data 15 luglio 2011 la casa viene ultimata ed accatastata e a decorrere dal 30 agosto 2011 resa agibile. Ovviamente sono impossibilitato ad abitarci e trasferire la mia residenza in quanto mancano le fornitura principali. Grazieall'agibilità posso ora richiedere alla società Enel la fornitura di energia e gas.
In data 05 ottobre 2011 i contatori vengono finalmente montati e in data 11 ottobre 2011 hi la residenza nella mia nuova casa adibita ad abitazione principale.
Ora cortesemente chiedo: devo pagare l'ICI fino alla data della residenza? per quale motivo? ero impossibilitato anche volendo a trasferire la mia residenza su un abitazione ancora non agibile e soprattutto senza la fornitura di luce e gas. a cosa mi posso appellare per pagarla almeno in misura ridotta? Se l'immobile è in costruzione non è associata alcuna rendita catastale: il giardino che circonda la casa e non è pertinenza assestante fa comunque reddito? Devo pagare ICI terreno dall'atto di compravendita fino all'accatastamento della casa e poi dall'accatastamento della casa fino alla residenza?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 4/1/12 00:17

salve
In merito al primo punto la risposta è positiva in quanto trattasi di possesso di terreno dapprima e poi di casa non di residenza.
Occorre controllare cosa dispone il regolamento comunale per eventuali agevolazioni per immobili in costruzione.
Il terreno (giardino) costituisce possesso immobiliare ed è tassato ai fini ici e irpef.
L'ici sul terreno va pagato nel modo da lei indicato.
I terreni pertinenze di abitazioni di residenza non sono soggetti all'Ici, perché parte integrante dei fabbricati stessi

 
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