1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 4/1/12 00:32

Salve
Viene disposto che per esercitare l'attività di ricostruzione unghie sia necessario il possesso della qualifica di estetista. Anche la sola applicazione di unghie, senza comprendere la vera e propria ricostruzione, costituisce un intervento effettuato sulla superficie del corpo allo scopo di migliorarne l’aspetto fisico e quindi va ricompresa nella sfera di applicazione della Legge n. 1/1990 (regolamentante appunto l'attività) Tuttavia le cciaa prevedono che "la mera attività di decorazione delle unghie quando si configura come mera prestazione di servizi semplici artigianali, non è soggetta alla legge sull'estetica"
Indi per cui se è solo ricostruzione l'attività non è soggetta a particolare obblighi di formazione e/o corsi e occorre cosi aprire solo le diverse posizioni iva,inail, inps e cciaa oltre che presentare la segnalazione certificata di inizio attività al comune.

 
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