Domanda
Come deve essere l'IVA, 20% oppure 21%, per un d.d.t. datato 08/09/11 ma con data consegna 20/09/11.

Risposta
In via preliminare si evidenzia che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, il momento dell'effettuazione dell'operazione, per le cessioni di beni mobili, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è rappresentato:
(a) dalla consegna della merce al vettore se la cessione avviene con la clausola "franco magazzino venditore", oppure
(b)dalla consegna della merce all'acquirente se la cessione avviene con la clausola "franco magazzino acquirente".
Si precisa che nel momento in cui l'operazione è effettuata, l'IVA diventa esigibile.
Il momento di effettuazione dell'operazione è comunque anticipato qualora si verifichi, antecedentemente, une delle seguenti due circostanze:
- emissione della fattura anticipata;
- pagamento del corrispettivo.
Considerando quanto sopra espresso, nella circostanza (a), l'IVA è applicabile con aliquota del 20% in quanto l'operazione è avvenuta l'8 settembre 2011 con la consegna al vettore.
Per quanto riguarda la circostanza (b), la casistica è più ampia. Infatti, in particolare, si può ricadere in due distinte fattispecie:
- la fattura ricevuta riporterà una data antecedente al 16 settembre allora è applicabile l'aliquota del 20%;
- la fattura ricevuta riporterà una data dal 17 settembre in poi (entrata in vigore dell'aliquota del 21%) allora è applicabile l'aliquota del 21% in quanto in quest'ultimo caso il momento dell'effettuazione dell'operazione si è verificato dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota.


Fonte: IPSOA

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