L’iscrizione a ruolo degli interessi sulle somme non versate alla scadenza, pur non prevista dall’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, è comunque disciplinata dalla legge. In proposito, l’art. 20 del decreto del DPR n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, dispone che gli interessi sulle somme dovute, a seguito di attività di controllo formale o di accertamento, sono applicabili “a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli”. Prima delle modifiche portate dal D.Lgs. n. 46 del 1999 l’iscrizione a ruolo degli interessi, dovuti per omesso o ritardato versamento diretto, era prevista dall’art. 9 del DPR n. 602 del 1973 (abrogato dall’art. 37 D.Lgs. n. 46 del 1999) “con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate”.

Sentenza n. 21763 del 20 ottobre 2011 (udienza 15 febbraio 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Plenteda - Est. Olivieri
Riscossione – Controllo formale delle dichiarazioni – Iscrizione a ruolo degli interessi – Legittimità – Sussiste

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