Domanda
Molte norme relative a possibili finanziamenti, agevolazioni, obblighi dell'impresa vengono applicate con riferimento alla Pmi. Fino al 2005 sembrava difficile reperire una univoca definizione di Pmi, con conseguente difficoltà di individuazione di obblighi o facoltà in presenza di detto riferimento. Il D.M. 18 aprile 2005 sembra definire la Pmi fornendo parametri, con inidividuazione di Pmi in riferimento al criterio del fatturato o il criterio del totale bilancio. Vorremmo sapere se detta classificazione può essere sempre utilizzata ovvero se, in presenza di indicazioni diverse all'interno di una norma, si debba far riferimento al dato individuato per uno specifico adempimento, obbligo, ecc.

RispostaGiancarlo Modolo
Dal 1° gennaio 2005, con il D.M. 18 aprile 2005, è entrata in vigore una raccomandazione della Commissione europea nella quale vengono specificate unitariamente le nuove definizioni di "piccola media impresa", "piccola impresa" e "microimpresa".

La raccomandazione, datata 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce, è apparsa sulla GUCE L124 del 25 maggio 2003, riguarda prevalentemente problematiche di natura finanziaria e di inquadramento generale.

In relazione alle nuove regole, dal 1° gennaio 2005, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

Sono considerate imprese, in modo particolare, tutte le entità che esercitano attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività di natura economica.

"Impresa autonoma" è una qualsiasi impresa che non sia qualificabile come "associata" o "collegata".

"Impresa associata" è quella impresa (impresa a valle) che è detenuta da una o più imprese (impresa a monte) con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

Si definiscono "imprese collegate" quelle imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di quest'ultima.

Pmi

Fino al 31 dicembre 2004

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 40 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 27 milioni di euro.

dal 1° gennaio 2005

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola impresa

Fino al 31 dicembre 2004

Imprese che occupano meno di 50 persone e con fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro o totale di bilancio non oltre i 5 milioni di euro.

dal 1° gennaio 2005

Imprese che occupano meno di 50 persone e con fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro.

Microimpresa

Fino al 31 dicembre 2004

Imprese che occupano meno di 10 persone.

dal 1° gennaio 2005

Imprese che occupano meno di 10 persone e con fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro.

Le regole predette sono conseguenti ad una raccomandazione dell'Unione europea, regolarmente recepita nell'ambito dei disposti normativi italiani solo ed esclusivamente ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Ne deriva, di conseguenza, che le predette dimensioni non possono avere una diversa valenza o un riferimento generale per finalità diverse da quelle citate.

Infatti, ad esempio, per le società che possono redigere il bilancio abbreviato (considerate piccole e medie imprese), i limiti dimensionali per gli esercizi sociali avente inizio dopo il 21 novembre 2008, sono i seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Per non perdere la facoltà, almeno due dei suddetti limiti non devono essere superati nel primo esercizio, per quanto riguarda le società neo-costituite, o per due esercizi consecutivi per le altre società.

Ai fini fiscali, sussistono classificazione diverse (si vedano i limiti per essere contribuenti minimi o per le nuove iniziative produttive che potremo considerare "piccole imprese" o "microimprese") e per le piccole imprese i limiti per tenere le scritture contabili con i criteri della contabilità semplificata, mentre le medie imprese potrebbero essere quelle in contabilità ordinaria tenute agli studi di settore e, quindi, di conseguenza, le grandi imprese quelle non tenute agli studi di settore.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top