Il ruolo è un atto che, in quanto ricompreso nella categoria di quelli pubblici, ai sensi dell’articolo 2699 del codice civile, fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell’atto e sull’attività, ivi compresa la data, che il pubblico ufficiale (redattore) afferma di avere esplicato.
Questo il chiarimento fornito dalla Cassazione con la sentenza 16665 del 29 luglio, mediante la quale ha altresì escluso che, a smentire la fede privilegiata delle indicazioni circa il tempo in cui il ruolo venne formato, possa invocarsi l’eccessivo lasso temporale intercorso tra la sua formazione e la successiva trasmissione all’agente della riscossione, trattandosi di attività di rilievo meramente interno tra uffici.

La vicenda di merito
Una società impugnava la cartella di pagamento con la quale il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiedeva, in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1999, il pagamento di imposte non versate, a seguito di controllo formale della dichiarazione stessa, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
La ricorrente sosteneva la tardività dell’iscrizione a ruolo rispetto al termine ultimo di legge – all’epoca fissato dall’articolo 17 del Dpr 602/1973 nel “31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” – e da individuarsi, quindi, nel 31 dicembre 2001.
Sullo specifico punto, l’istante affermava che la data apposta sul ruolo (28 dicembre 2001, quindi tempestiva) non poteva ritenersi veritiera in quanto, a suo dire, incompatibile con la consegna del ruolo al concessionario della riscossione, avvenuta il 25 gennaio 2003. Pertanto, l’iscrizione del debito tributario doveva intendersi come successiva all’ultima data utile (31 dicembre 2001) prima evidenziata.

La Commissione tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso.
Con sentenza riformata a favore del contribuente, appellante in seconde cure, la Ctr dell’Abruzzo annullava la cartella impugnata, ritenendo che l’ufficio non aveva fornito la prova di avere iscritto tempestivamente a ruolo la pretesa fiscale, considerato altresì che costituiva circostanza pacifica il fatto che il ruolo era stato trasmesso all’esattore molto tempo dopo l’intervenuta iscrizione del debito.

Nel ricorso di legittimità, l’Agenzia impugnava la pronuncia del collegio regionale sostenendo che il ruolo è atto pubblico, in quanto formato da un pubblico ufficiale dotato di poteri certificativi, e che, di conseguenza, la data ivi apposta è elemento dotato di fede privilegiata, pertanto, può essere smentito soltanto dall’esito di apposito procedimento per querela di falso.
In subordine, la parte pubblica precisava che, anche a prescindere da tale rilievo, l’onere della prova di una eventuale non veridicità della data apposta sul ruolo sarebbe gravato sul contribuente, che invece non lo aveva assolto.

La sentenza della Cassazione
La Suprema corte, con la sentenza 16665/ 2011, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente (condannato anche alle spese del giudizio di legittimità).
Secondo i giudici di piazza Cavour, il ruolo può ben essere ricompreso nella categoria degli atti pubblici, di cui all’articolo 2699 del codice civile, in quanto formato da un pubblico ufficiale autorizzato a manifestare all’esterno la volontà della Pubblica amministrazione.
Con la conseguenza, spiega la pronuncia, che trattasi di un atto “che fa piena prova, fino a querela di falso, sulla provenienza delle scritture dell’atto e sulla attività che il P.U. afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime”.

Con riferimento al caso concreto, la Suprema corte rileva che, essendo riportato sul ruolo, come data di compimento dell’atto, il 28 dicembre 2001 (ai sensi delle norme all’epoca vigenti, tempestiva rispetto al periodo d’imposta cui si riferiva il debito tributario) “la veridicità di tale attestazione poteva essere contestata solo con il ricorso alla querela di falso”.
Né, si legge ancora nella pronuncia, a smentire le risultanze del ruolo avrebbero potuto invocarsi le supposizioni (fatte proprie dal giudice regionale) fondate sulla disciplina che regolamenta la trasmissione del ruolo dall’ente impositore all’organo della riscossione, in quanto tale normativa “regola i rapporti interni tra gli Uffici ed una eventuale violazione della stessa non può esplicare rilievo nei rapporti esterni tra il contribuente ed il Fisco”.

Osservazioni
La sentenza in commento riconosce dunque all’iscrizione a ruolo – consistente nell’inserimento di un soggetto negli elenchi dei debitori di un determinato ente per tributi, altre somme o accessori riguardanti un determinato presupposto – quale atto che, tradizionalmente, dà l’avvio alle procedure dell’agente della riscossione per il recupero delle somme dovute, il rango giuridico di “atto pubblico”, con la conseguente valenza probatoria data dalla legge a quest’ultimo.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che l’articolo 2699 del codice civile fornisce la definizione di atto pubblico, qualificandolo come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. Mentre, il successivo articolo 2700 (efficacia dell’atto pubblico) dispone che esso “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Al fine di contestare le risultanze di un atto pubblico, la legge prevede un preciso procedimento, la querela di falso, disciplinato dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile. L’articolo 221 prevede, in particolare, che la querela – proponibile tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato – deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità. In considerazione dell’esigenza di tutela di interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell’autore della falsità, nel relativo processo è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero.


Fonte: Agenzia Entrate

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