Con la Risoluzione n. 78/E del 29 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema della “liquidazione Iva di gruppo”. In particolare, viene chiarito che, nel caso in cui una società aderente alla procedura incorpori, mediante un’operazione straordinaria di fusione, un’altra società che, invece, non vi partecipa, il credito Iva maturato da quest’ultima nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione non può mai confluire nell’Iva di gruppo. Rimane trasmissibile al gruppo solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data da cui ha effetto l’incorporazione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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