Domanda
Considerato che l'art. 53 del decreto 81 ha specificato che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico è legittima la richiesta da parte del RLS di avere copia cartacea del documento? Inoltre, di quanto tempo può disporre il RLS per la consultazione?

Risposta
L'articolo 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs 81/08 così come modificato dal D. Lgs 106/09, al comma 1, lettera o), pone obbligo al datore di lavoro di «consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ANCHE su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche' di consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e'consultato esclusivamente in azienda».

Per la prima domanda, la risposta è indiscutibile: il RLS ha il diritto di ottenere il DVR su supporto cartaceo e "anche" (non "soltanto") su supporto informatico.

Vero che il comma 5 dell'articolo 53 del D. Lgs 81/08 specifica che «Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. ...», ma questo non significa che il RLS non possa richiedere copia cartacea.

Per la seconda domanda, non c'e' un riscontro normativo specifico, ma, considerato che è obbligo del datore di lavoro e del dirigente «consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute [lettera n) del citato articolo 18, comma 1] è di sicuro riferimento la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2010, Udienza del 29.01.2010, n. 7273/09 RGL, ove si afferma che «poiche' il ruolo del RLS all'interno dell'azienda all'interno dell'azienda e' posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovra' consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sara' necessario, tenuto conto della eventuale complessita' del documento stesso».

A parere dello scrivente, la sola limitazione che il datore di lavoro puo' porre al RLS e' quella di evitare la consultazione della documentazione inerente la sicurezza, ove non sussistano motivi di palese urgenza, nei momenti in cui l'attivita' lavorativa svolta dal RLS sia essenziale per l'azienda (ritardo nelle consegne, predisposizione di materiali per una fiera, ecc.).


Fonte: IPSOA

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