Un cliente, più depositi, una banca: ogni comunicazione sconta il suo bollo. Più clienti, un deposito, una banca: l'imposta si paga una svolta sola. Questo è solo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 40/E del 4 agosto 2011. L'Agenzia delle Entrate fa così il punto sulla "rivisitazione" dell'imposta di bollo, dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti, operata dal Dl 98/2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Panoramica sui nuovi importi
La rivisitazione degli importi è stata concepita in due step.

Lasciando immutato l'importo previsto per i depositi al di sotto dei 50mila euro, il Dl 98/2011 ha determinato gli scaglioni (50.000 - <150.000; 150.000 - <500.000; da 500.000 in su), abbinandovi i relativi importi d'imposta di bollo, dovuta all'emissione della comunicazione. Importi destinati poi a crescere a partire dal 2013, fatta sempre eccezione per depositi under 50mila, la cui tassazione resta ancorata ai valori pre-manovra:
•comunicazione annuale - 34,20 euro
•comunicazione semestrale - 17,10 euro
•comunicazione trimestrale - 8,55 euro
•comunicazione mensile - 2,85 euro

Questo il quadro sintetico della situazione delineatosi dopo la conversione in legge del Dl 98. Occorre però fare attenzione a un particolare.

Fra la vecchia disciplina e la nuova definitiva, v'è stato un periodo di "interregno", durato dal 6 (data di approvazione del Dl) al 16 luglio (data di pubblicazione della legge di conversione), per il quale occorre far riferimento agli importi stabiliti dal decreto legge originario, prima della modifica operata in sede di conversione, cioè:
•comunicazione annuale - 120 euro
•comunicazione semestrale - 60 euro
•comunicazione trimestrale - 30 euro
•comunicazione mensile - 10 euro
a prescindere dall'ammontare del deposito.

Le comunicazioni che "pagano" il Bollo
Il tributo è dovuto per le comunicazioni relative ai rapporti di custodia e amministrazione titoli, inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari, ai propri clienti, ad esclusione dei depositi di titoli de materializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.

Nella nozione di "cliente", sulla base della relativa definizione contenuta nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, non rientrano, ad esempio, banche, società finanziarie, e istituti di moneta elettronica.

Il momento impositivo
L'imposta di bollo è dovuta al momento della formazione dell'atto. Quindi, sulle comunicazioni in esame il tributo scatta alla data di emissione (data di invio del documento). Solo a questa occorre far riferimento per individuare l'importo. E', cioè, irrilevante il periodo oggetto di rendicontazione.

La misura del bollo
Lo scaglione in cui si ricade, a cui è associato il tributo, dipende dall'importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato (anno, semestre, trimestre o mese). Non contano, quindi, giacenze medie o altri ammontari, bensì il saldo.

Nella circolare è riportato il seguente esempio:
Unico deposito con rendicontazione trimestrale detenuto da persona fisica nel 2012
Valore dei titoli al termine del primo trimestre 40.000 - imposta dovuta 8,55 euro;
a maggio 2012, sono acquistati titoli per un valore nominale pari a 20.000 euro rivenduti a luglio 2012
Valore dei titoli al termine del secondo trimestre 60.000 - imposta dovuta 17,50 euro
Tenuto conto che i titoli acquistati vengono rivenduti a luglio, in assenza di altri acquisti, l'imposta di bollo sulla comunicazione relativa al terzo trimestre sarà nuovamente dovuta nella misura di euro 8,55.

Ma per individuare il "valore" del deposito, a cosa bisogna guardare? La circolare precisa anche questo: valore nominale o di rimborso (se differenti, si fa riferimento al valore nominale) oppure, per i titoli che non prevedano tali parametri, valore di acquisto.

A ogni deposito il suo bollo
All'inizio dell'articolo è stato già evidenziato che più depositi dello stesso cliente presso la stessa banca scontano più Bolli, mentre per lo stesso deposito cointestato a più soggetti, purchè siano gli stessi, l'imposta è dovuta una sola volta.

Ma scendiamo un po' di più nel particolare.
Perché nel primo caso - l'ipotesi, cioè, in cui il cliente intrattiene più rapporti con lo stesso intermediario - i singoli depositi non sono del tutto indipendenti:
Esempio
Tre depositi con rendicontazione trimestrale detenuti da persona fisica nel 2012.
Il valore più elevato raggiunto dai depositi nel periodo considerato è pari a
10.000 euro - deposito 1
20.000 euro - deposito 2
30.000 euro - deposito 3
L'imposta dovuta in relazione a ciascun deposito è rispettivamente pari a:
8,55 - deposito 1
8,55 - deposito 2
17,50 - deposito 3

Nell'esempio, i 3 "conti" superano globalmente i 50mila euro e, quindi, al deposito che "scavalla" la soglia, partendo da quello di minor importo, si applica l'imposta associata allo scaglione superiore.

Tale operazione di "cumulo" di importi va effettuata anche se i depositi hanno una differente periodicità di rendicontazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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