Il contribuente che abbia conseguito redditi all’estero, se intendeva aderire al condono della legge n. 289 del 2002, avrebbe dovuto presentare istanza ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge n. 289 del 2002 e non invece ai sensi dell’art. 9 della medesima legge. Nel caso di specie, opera peraltro il “raddoppio” dei termini dell’accertamento disposto dall’art. 43, terzo comma del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 37 del DL n. 223 del 2006, non sussistendo alcuna disposizione che limita la proroga ai soli casi in cui la denuncia penale sia intervenuta prima del decorso dei termini ordinari di accertamento. È altresì irrilevante la mancata allegazione all’avviso di accertamento dei documenti (nel caso in esame, alcuni contratti di sponsorizzazione) sulla base dei quali è stato rideterminato il reddito, quando nell’avviso sono riportati il contenuto essenziale e gli elementi probatori dei documenti stessi. Nella specie, peraltro, il contribuente non poteva non essere a conoscenza del contenuto degli accordi di sponsorizzazione che lo vedevano coinvolto.

Sentenza n. 63 del 5 luglio 2011 (ud. del 10 maggio 2011)
Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 3 – Pres. Manfredi, Rel. Belbusti
Imposte sui redditi – Condono della legge n. 289 del 2002 – Redditi conseguiti all’estero – Obbligo di denuncia - Raddoppio dei termini per l’accertamento

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