Il codice tributo 8082 è quello che i contribuenti dovranno inserire nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, se intendono chiudere, velocemente, con il fisco, le vertenze inferiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011. Il codice identificativo è, invece, il 71. Entrambi istituiti con la risoluzione 82/E del 5 agosto.

La possibilità di definire in maniera “abbreviata” questa determinata categoria di contenziosi tributari è stata introdotta dall’ultima manovra di stabilizzazione finanziaria (articolo 39, comma 12, Dl 98/2011), per ridurre le cause giacenti presso le Commissioni tributarie o davanti al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio.

Questi gli importi da pagare in un’unica soluzione:
•150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
•10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
•50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
•30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

La domanda del contribuente, per la definizione “accelerata”, deve essere presentata entro il 31 marzo 2012, mentre per il versamento con l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, c’è tempo fino al 30 novembre 2011.



Il codice 8082 trova posto tra gli “importi a debito versati” del modello di pagamento; il “codice ufficio” si riferisce a quello della direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate parte nel giudizio; nel campo “tipo” va inserito il carattere “R”; negli “elementi identificativi” la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), l’“anno di riferimento” è l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato.

La risoluzione spiega ancora che, nella sezione “CONTRIBUENTE”, il “Codice Fiscale” da inserire è quello del contribuente che ha proposto il ricorso.
Se però il versamento viene effettuato da un soggetto diverso da quest’ultimo, allora il “Codice fiscale” da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento e nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore ocuratore fallimentare” deve essere inserito il cf di chi ha “aperto” la vertenza con il fisco, insieme al “codice identificativo” “71”, denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”.


Fonte: Agenzia Entrate

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