Con la Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta del rimborso Iva infrannuale nel caso in cui la società affidi a terzi la contabilità. In particolare, per determinare l’ammontare dell’Iva da chiedere a rimborso, relativamente al primo trimestre, è necessario fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile derivante dalle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e l’imposta detraibile per gli acquisti registrati nello stesso periodo, senza tenere conto dello sfasamento di un mese previsto per chi esercita questa particolare opzione. Anche l’esistenza dei presupposti per accedere al rimborso va verificata tenendo conto delle “movimentazioni” effettuate nel medesimo arco temporale.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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