sono in mobilità retribuita mi è stato offerto un contratto di lavoro co.co.co - co.co.pro; volevo sapere se accettando una di questa opzioni perdo l'indennità di mobilità o se invece viene sospeso il trattamento e ripreso a fine contratto?
La prestazione occasionale è compatibile con la mobilità, quale è il tetto di retribuzione?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 1/2/11 09:03

Con sentenza della Sezione Lavoro n.6463 del 1° aprile 2004 (Pres. Senese, Rel.
Amoroso) la suprema Corte evidenzia come lo svolgimento di attività di lavoro autonomo NON
possa comportare, senz’altro, per il lavoratore in mobilità, la perdita del relativo trattamento, che
include il diritto all’iscrizione nella relativa lista nonché quello all’indennità, “poiché l’indennità di
mobilità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita
di occupazione, lo svolgimento dell’attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione
di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe
eccedente ai fini della sicurezza sociale. L’individuazione di tale soglia marginale di intervento è,
tuttavia, rimessa alla discrezionalità del legislatore”.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che svolgano prestazioni di lavoro autonomo – quali quelli parasubordinati, in
particolare, co.co.co., a progetto, occasionali, non si ipotizza alcuna sospensione dalle liste di mobilità, nei periodi in cui prestino lavoro. Semprechè
tale lavoro non risulti caratterizzato da formali vincoli di subordinazione.

 
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