La prima attuazione del D.Lgs. n. 142/2008 e le prime riflessioni della dottrina hanno evidenziato l'opportunità di una limitata revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33
Con il D. Lgs. 224/2010 pubblicato in GU del 24 dicembre 2010, approvato nel consiglio dei ministri del 26 novembre, si è colta l’occasione per risolvere il contrasto messo in evidenza tra la seconda direttiva (in particolare l’art. 18, par. 1 che prevede quanto segue: la società non può sottoscrivere le proprie azioni) e la previsione del secondo periodo del secondo comma dell’art. 2357 ter del c.c. secondo cui “l’assemblea può autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto d’opzione”.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina delle azioni proprie, viene innanzitutto sostituito l'articolo 2357-ter, secondo comma, del c.c. la cui formulazione vigente stabilisce che finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, del c.c. autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione.

Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

A seguito delle modifiche apportate, viene eliminato il potere dell’assemblea - alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357 del c.c. - di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione; inoltre, viene specificato che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma, del c.c. ai sensi del quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. In materia di acquisto di azioni o quote da parte di società controllate viene sostituito l'articolo 2359-bis, terzo comma. del c.c.

L’attuale disciplina recata dal suddetto articolo prevede che la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357 del c.c..

Il terzo comma, in particolare, prevede che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate. A seguito delle modifiche apportate al citato terzo comma, si amplia la quantità di azioni che possono essere acquistate, prevedendosi ora che in nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate possa eccedere non più la decima parte, bensì la quinta parte del capitale sociale della controllante.

L’articolo 2 del decreto legislativo in esame provvede infine a modificare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF). In primo luogo, viene modificato l’articolo 132 del TUF, recante la disciplina dell’acquisto di azioni proprie e della società controllante, ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), c.c., da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, applicandosi tale disposizione anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis c.c. da parte di una società controllata, ma non agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, c.c.

A seguito delle modifiche apportate, l’applicazione della suddetta disciplina recata dall’articolo 132 TUF viene esclusa anche per gli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante rivenienti da piani dì compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis dello stesso TUF, che disciplina appunto i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

L’articolo 2 del decreto legislativo sostituisce infine l’articolo 172, comma 2, del TUF, che punisce l’acquisto irregolare di azioni. Nel dettaglio il primo comma dell’articolo 172 stabilisce che gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Il comma 2 specifica che tale disposizione non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

A seguito delle modifiche apportate onde allineare il comma 2 alla nuova formulazione dell’articolo 132, come modificato dalla legge comunitaria per il 2004, che ha affidato al potere regolamentare della Consob il compito di determinare le modalità di acquisto, si esclude l’applicazione della sanzione ove l'acquisto sia operato sul mercato regolamentato secondo appunto modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.


Fonte: IPSOA

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