La posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.
L'INPS a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni che finora hanno regolato le materie dell’obbligo di apertura di una posizione contributiva e dell’accentramento degli adempimenti contributivi concentra la gestione degli adempimenti su di un’unica posizione contributiva.

Conseguentemente un datore di lavoro avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

a) nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese;

b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’INPS.

Pertanto a partire dalla data di pubblicazione della circolare il previsto modello DM68 (codice SC06) è abrogato.

L'INPS fa presente che la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

Si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali nei seguenti casi:

A) Datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi

B) Datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche.

C) Imprese armatoriali

D) Imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera

E) Agenzie di somministrazione.

(Circolare INPS 31/12/2010, n. 172)


Fonte: INPS

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