La detrazione spettante per figli fiscalmente a carico può essere assegnata, nella misura del 100%, a uno solo dei coniugi, nel caso in cui l'altro non possa fruirne per limiti di reddito. Nelle ipotesi di separazione o di divorzio, tuttavia, gli ex coniugi devono raggiungere un accordo sulla titolarità e sul riversamento, cioè sulla devoluzione da parte del "beneficiario", di un importo pari alla stessa detrazione. Se l’affido è congiunto, la restituzione è uguale al 50 per cento.

È la risposta fornita dall'Agenzia, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre, a un genitore separato che ritiene di poter beneficiare della detrazione massima, in quanto l'ex coniuge non è titolare di alcun reddito.

L'Amministrazione finanziaria, in via preliminare, ricorda che la detrazione Irpef per i figli fiscalmente a carico è ripartita tra i genitori nella misura del 50%. In caso di separazione, spetta al coniuge affidatario e, quando l’affido è congiunto, a entrambi (sempre nella misura del 50% ciascuno). Tuttavia, se uno dei due non può usufruirne per limiti di reddito, previo accordo, può essere attribuita per intero all'altro genitore, il quale dovrà riversare un importo pari alla stessa detrazione o alla metà, nel caso di affidamento congiunto (articolo 12, comma 1, lettera c), Dpr 917/1986).

Dunque, è possibile che un solo genitore benefici della detrazione nella misura del 100 per cento. L'unica condizione da rispettare nel caso di separazione e affidamento congiunto, come chiarito anche dalla circolare 15/2007, è quella del raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi che stabilisca a chi dei due è attribuito il vantaggio fiscale e l'importo che quest'ultimo deve riversare all'altro.



Fonte: Agenzia Entrate

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