Le società Ias compliant sono state chiamate ad applicare il documento dell’Ifrs Interpretations Committee n. 19 “Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale” al più tardi - si legge nel regolamento 662/2010 della Commissione europea - a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010. Ciò vuol dire, per quelle con esercizi coincidenti con l’anno solare, dal 1° gennaio di quest’anno.

L’Ifric 19 dà risposta ai dubbi contabili-interpretativi, evidenziatisi soprattutto in un contesto economico in cui sempre più aziende hanno fatto ristrutturato i propri debiti, estinti anche con proprie azioni. Una modalità di pagamento cui non si accompagnava una uniforme rappresentazione in bilancio, passando da chi misurava le proprie azioni al valore contabile del debito, a chi invece dava rilevanza al fair value, talvolta dello strumento di capitale, altre a quello della passività.

Quando si applica
L’Ifric 19 si interessa della contabilizzazione dell’operazione dal lato del debitore. Non va, in ogni modo, attivato nei seguenti tre casi:
quando il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e sta agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto
quando il creditore e la società debitrice sono controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l’operazione; operazione che, nella sostanza, rappresenta una distribuzione di capitale da parte della società oppure un conferimento nella stessa
quando l’estinzione della passività finanziaria attraverso l’emissione di azioni sia stata già prevista all’origine della passività finanziaria.

La contabilizzazione
Le operazioni prese in esame dall’Ifric 19 sono, dunque, quelle definite di “swap di debito contro capitale azionario”. Occorre, cioè, che vi sia una rinegoziazione del debito a prevedere tale modalità di estinzione, totale o parziale, originariamente non contemplata.

L’interpretazione della Commissione trova il suo fondamento nel paragrafo 41 dello Ias 39, in base al quale “La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita ad un’altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nel conto economico”.
Da ciò discende che gli strumenti di capitale emessi in favore del creditore per estinguere il debito devono essere valutati in base al loro fair value; se questo non è possibile (se il fair value non può essere valutato attendibilmente), il riferimento diventa il “valore equo” della passività finanziaria estinta.
La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di una sua parte) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nel conto economico.

Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito fra il debito saldato e la parte che rimane ancora in essere.
In conformità al paragrafo 40 dello Ias 39 (“…una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa - sia se o non attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore - deve essere contabilizzata come un’estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria”), se la passività residua è stata modificata nella sostanza, la società deve, contabilmente, estinguere la passività originaria rilevandone una nuova.


Fonte: Agenzia Entrate

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