Il commercialista che si assume la responsabilità della mancata dichiarazione e del versamento dell'Iva scagiona l'imprenditore dal reato di evasione fiscale.
È quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione, la numero 1806 depositata il 20 gennaio 2011.
In particolare il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva dichiarato un non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante di una srl ligure perché il suo commercialista, in relazione a un'indagine su evasione dell'Iva, si era assunto tutte le responsabilità dell'omessa presentazione della dichiarazione e quindi dell'omesso versamento.
Contro questa decisione la Procura genovese ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La terza sezione penale, con una motivazione molto breve, ha respinto tutti i dubbi sollevati dalla pubblica accusa secondo cui la decisione dei giudici di merito era affetta da un vizio di motivazione, "apparendo del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell'imposta dovuta".
A questa obiezione la Cassazione ha risposto che la Procura non ha tenuto conto che "il Gup ha preso in considerazione l'importo dell'imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di finanza, con la conseguenza che non può dirsi illogica l'affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità

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