E’ illegittima la notifica dell’avviso di rettifica al legale rappresentante di una società, già cessato dalla carica. Lo ha deciso la sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 613/2011, ha rigettati il ricorso dell’Ufficio.Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi della società all’ex legale rappresentante della stessa, ormai cessato dalla carica.

L’atto veniva impugnato e i giudici di merito ritenevano nulla la notifica; l’Ufficio presentava quindi ricorso per cassazione.

I Giudici della legittimità confermano la decisione impugnata in quanto conforme al consolidato principio secondo cui, in tema di notificazione alle persone giuridiche:
-se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. (ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa) e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c.;
-se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società);
-ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c..

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 12/01/2011, n. 613)


Fonte: IPSOA

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