Nell’ipotesi di contabilità affidata a terzi, per determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, è necessario far riferimento alla differenza tra imposta esigibile derivante da operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, e imposta detraibile per gli acquisti registrati nello stesso periodo. Naturalmente, anche l’esistenza dei presupposti per accedere al rimborso va verificata tenendo conto delle “movimentazioni” effettuate nel medesimo arco temporale.

Con la risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio, l’Agenzia delle Entrate, inoltre, trova lo spunto per precisare che la diversa “base di calcolo” dell’Iva, prevista per chi sceglie di tenere le scritture contabili presso il consulente fiscale, non comporta lo slittamento dei termini di registrazione delle fatture e nemmeno quelli di esigibilità dell’imposta.

Un chiarimento che contrasta con la soluzione interpretativa di una Srl con “contabile esterno”, relativa all’implicazione dell’articolo 1, comma 3, del Dpr 100/1998. Si tratta, appunto, della norma che consente di effettuare la liquidazione mensile dell’Iva sulla base dei risultati contabili relativi al secondo mese precedente a quello del versamento che, in ogni caso, deve avvenire il 16 di ogni mese. La regola ordinaria guarda, invece, alle operazioni attive e passive del mese immediatamente precedente.

Per la società istante, il regime agevolato varrebbe anche al momento della richiesta di rimborso Iva infrannuale e, a questo proposito, porta ad esempio il caso del primo trimestre dell’anno. La contribuente ritiene plausibile, e in linea con lo spirito della disposizione normativa di favore, presentare la domanda di restituzione dell’eventuale credito Iva facendo riferimento ai “risultati” di dicembre, gennaio e febbraio, e non al trimestre gennaio/marzo, così come detta la regola ordinaria, obbligo considerato penalizzante in quanto costringerebbe la stessa società a rispettare i termini ordinari per la registrazione delle fatture.

Come già accennato, nella risoluzione è specificato a chiare lettere che la disposizione contenuta nel Dpr 100/1998 non è altro che una diversa base di calcolo dell’imposta e non ha nulla a che vedere con gli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili o con il momento di esigibilità dell’Iva, né tantomeno incide sulle modalità di rimborso delle eccedenze.

Detto questo, di conseguenza la contribuente, per riavere quanto versato in più all’Erario, dovrà verificare l’esistenza dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) ed e), dell’articolo 30, del Dpr 633/1972, nei mesi di gennaio febbraio e marzo.

In più, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, l’istante dovrà tener conto del possibile sfasamento tra gli importi effettivamente versati per il trimestre di riferimento e quelli a credito derivanti dalle operazioni registrate nello stesso periodo e chiesti a rimborso.


Fonte: Agenzia Entrate

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