Entro il 30 settembre devono essere trasmesse le istanze di rimborso secondo le nuove modalità dettate con provvedimento del 1° aprile di quest’anno. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate nel fornire le informazioni sulle procedure per l’abilitazione ai servizi telematici.Dal 1° gennaio 2010, il contribuente italiano deve presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente via web, a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove l’IVA era stata versata.

Presentazione dell’istanza

Le istanze di rimborso devono essere tassativamente presentate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento:
•direttamente;
•tramite gli incaricati alla trasmissione telematica;
•tramite i soggetti appositamente delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
•tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo.

Istanza correttiva

In caso di errori nella richiesta di rimborso già inviata, il contribuente può presentare una seconda istanza correttiva dell’originaria con le medesime modalità. La nuova istanza, oltre al dato corretto, conterrà anche tutte le informazioni già inserite nella richiesta originaria, ma non potranno essere inserite ulteriori fatture rispetto a quelle indicate nella precedente richiesta di rimborso.

La domanda correttiva potrà essere presentata fino alla data prevista per l’istanza originaria e quindi entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.

Dati

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell'apposita "".

Nella domanda di rimborso inviata telematicamente, la descrizione dei beni da inserire deve essere inserita in base alla "".

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

(Comunicato Agenzia delle Entrate 06/09/2010)


Fonte: IPSOA

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