Al via la consultazione promossa dalla Banca d’Italia sulle Istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006 In data 3 settembre 2010 la Banca d’Italia ha avviato, sul proprio sito Internet, la consultazione sulle Istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006 che pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nell’UE l’obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell’ordinante, nonché quello di registrazione e verifica di tali dati.

Per ordinante si intende la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto; in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi.

La finalità delle Istruzioni è quella di rafforzare la tracciabilità di tali operazioni finanziarie in funzione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In particolare, le istruzioni si soffermano su di un principio di trasparenza delle operazioni, prevedendo che nei messaggi di pagamento debbano essere inserite informazioni sull’ordinante, ponendo sui prestatori dei servizi di pagamento precisi obblighi di controllo e responsabilità per le omissioni informative.

Tali istruzioni saranno emanate ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che attribuisce specifici poteri, in tal senso, alla Banca d’Italia in tema di contrasto al riciclaggio (succ. modif. dal d. lgs. 25 settembre 2009, n. 151).

Nel disciplinare dettagliatamente taluni aspetti del Regolamento, le Istruzioni tengono anche conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale da organismi specializzati in tale settore. Si fa riferimento al recepimento delle indicazioni contenute nel “Common understanding of the obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds transfers to payment service providers of payees” predisposto dalla Anti-Money Laundering Task Force (AMLTF) costituita in sede CEBS, CESR e CEIOPS.

In linea con la struttura del Regolamento, le Istruzioni si articolano nei seguenti capitoli:

- definizioni e ambito di applicazione: tale capitolo fornisce, tra l’altro, alcuni chiarimenti sulla ratio che ispira il provvedimento;

- obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante: vengono fornite indicazioni circa l’acquisizione, la verifica e la registrazione dei dati relativi all’ordinante nonché chiarimenti sulle modalità con cui trattare i pagamenti intra comunitari e quelli extra UE;

- obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: il capitolo fornisce indicazioni in merito alla verifica della completezza dei dati informativi relativi all’ordinante e agli adempimenti da porre in essere nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali tali dati manchino o siano incompleti;

- obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario: vengono fornite alcune precisazioni sul ruolo e il coinvolgimento di tale tipologia di soggetti.

- indicazioni riguardanti i c.d. “pagamenti di copertura”: oggetto di particolare attenzione ed interesse a livello internazionale e predisposte sulla base delle linee guida emanate nel maggio 2009 dal Comitato di Basilea.

In particolare, per “pagamenti di copertura” debbono intendersi quei trasferimenti di fondi utilizzati quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti di corrispondenza tra prestatori di servizi di pagamento.

Da tale modalità indiretta discendono, dunque, alcune esigenze di cautela aggiuntiva. In merito alla partecipazione alla consultazione pubblica, nel Comunicato Stampa pubblicato nello stesso giorno dalla Banca d’Italia si avverte, inoltre, che “eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro il 22 ottobre 2010 a:

Banca d’Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Milano 60/g – 00184 ROMA.

Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo di posta elettronica smp201@bancaditalia.it.

Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o di firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it ; ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio.”


Fonte: IPSOA

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