La correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa. Altrettanto dicasi per le prestazioni di lavoro notturno. Il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.La connessione fra le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare o reso a seguito di clausole “elastiche”, e gli incrementi di produttività deve trovare riscontro nella documentazione aziendale. Altrettanto dicasi per le prestazioni di lavoro notturno, il cui nesso con la maggiore efficienza, produttività, competitività deve risultare da una documentazione proveniente dall’impresa. Detta documentazione può anche consistere in una dichiarazione, con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.

E’ questa la precisazione di maggior rilievo fornita dalla circolare n. 47/E diramata congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate il 27 settembre 2010 a seguito della precedente risoluzione dell’Agenzia, n. 83/E/2010.

L’allargamento dell’applicazione dell’imposta del 10 per cento, in sostituzione delle ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali, ad un maggior numero di voci retributive ha un evidente effetto retroattivo che comporta la rideterminazione ed il ricalcolo delle somme che possono fruire del beneficio fiscale.

La nuova interpretazione del disposto del D.L. 93/2008, come successivamente modificato ed integrato, consente infatti di applicare l’imposta sostitutiva all’intero compenso per lavoro notturno invece che alla sola maggiorazione, come era stato fin qui inteso. Ciò comporta il ricalcolo anche per l’anno 2008, oltre che per il 2009 e 2010 così come il reinserimento, fra le voci agevolabili, del lavoro straordinario e supplementare quando connesso ad elementi di produttività e competitività.

Sottolinea la circolare n. 47/E che le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originaria formulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività. Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E/2010 i lavoratori, per recuperare le maggiori imposte versate a seguito dell’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella sostitutiva, avrebbero dovuto presentare la richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, ex art.38 del Dpr.600/73, oppure presentare la dichiarazione dei redditi, integrativa a credito per l’anno 2008, nei termini per l’anno 2009. In ogni caso, la richiesta doveva essere supportata dall’attestazione del datore di lavoro, con le somme da assoggettare a tassazione sostitutiva. Il rilascio di detta certificazione comporta una preventiva, non sempre agevole valutazione e ricalcolo delle somme agevolabili.

A seguito delle richieste da più parti pervenute, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto modificato le precedenti istruzioni e, con la circolare n. 48/E del 27 settembre 2010 ha consentito di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati. Per l’anno 2010 sarà lo stesso datore di lavoro a rideterminare, in sede di conguaglio, la corretta imposta dovuta.

(Circolare Agenzia delle Entrate 27/09/2010, n. 47/E)


Fonte: IPSOA

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