La controversia giunta dinanzi alla Corte di cassazione trae origine da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Lombardia che, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa fruite in relazione a un atto di acquisto effettuato nel 2001.

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che alla fattispecie si applicasse, ai fini della determinazione delle caratteristiche di lusso, non il Dm 2 agosto del 1969, quanto piuttosto, a mente dell’articolo 10 di tale ultimo decreto, il Dm 4 dicembre 1961, posto che l’immobile oggetto del trasferimento era stato costruito in data anteriore all’entrata in vigore del Dm del 1969.
Il citato articolo 10 prevede testualmente che “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961”.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, nel censurare l’operato dei giudici di appello, intende conoscere se la disciplina contenuta nell’articolo 10 del Dm 2 agosto 1969, debba essere interpretata nel senso di ritenere la stessa come rivolta esclusivamente alle ipotesi di abitazioni in corso di costruzione al momento dell’entrata in vigore del Dm e anche alle abitazioni costruite successivamente, ma in base a licenze di costruzione rilasciate anteriormente alla predetta data.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17600/2010, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
L’atto di trasferimento dell’immobile in questione è stato stipulato nel 2001, in vigenza del Dl 155/1993, in base al quale l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata del 3% (e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa) riguarda esclusivamente i trasferimenti aventi ad oggetto le case di abitazione non di lusso, secondo i criteri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986).

Per dirimere la controversia, la Suprema corte traccia un parallelo con l’interpretazione fornita con riferimento alla disciplina precedentemente in vigore (Dl 12/1985).
Al riguardo, fa presente che, in ordine all’ambito applicativo di tale ultimo provvedimento normativo, era già stato affermato il principio in base al quale la fruizione delle agevolazioni prima casa è connessa alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione” tra le abitazioni non di lusso secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 6 del citato Dm 2 agosto 1969.
Detto questo, all’articolo 10 dello stesso decreto va attribuita, in considerazione della finalità di incentivare la costruzione di abitazioni non di lusso perseguita da tali norme, non una funzione di separazione cronologica di due diverse tipologie di abitazioni non di lusso, ma l’intenzione di dettare la disciplina transitoria dell’unica fattispecie a tale norma riconducibile. In particolare, si tratta delle sole abitazioni in corso di costruzione all’entrata in vigore del decreto, ovvero costruite successivamente, ma in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore, posto che esclusivamente tali costruzioni potevano ritenersi beneficiarie delle agevolazioni previste dalle norme vigenti ratione temporis. Pertanto, solo con riferimento alle stesse poteva porsi il problema della esatta individuazione della normativa da applicare per stabilire la tipologia dell’abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali.

Tale principio trova conferma nell’inciso contenuto nel Dl 12/1985, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, al quale deve attribuirsi il significato di individuare le caratteristiche dell’immobile rilevanti per la fruizione del beneficio soltanto in quelle indicate nel Dm del 1969, con esclusione di quelle contenute in analoghi provvedimenti anteriori, al fine di evitare qualsiasi discriminazione, costituzionalmente rilevante, fondata su una nozione storica del concetto di abitazione non di lusso, che varia in funzione dell’epoca di costruzione dell’immobile.

La Corte ritiene che alle medesime conclusioni debba pervenirsi in vigenza dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 16 del Dl 155/1993, senza che possa attribuirsi alcun significato in senso contrario al fatto che nella nuova disposizione non sia stata riproposta la locuzione “indipendentemente dalla data della loro costruzione”.

La norma va intesa nel senso che essa opera un rinvio non all’intero testo del Dm 2 agosto 1969, ma ai soli criteri in esso contenuti, vale a dire ai requisiti (dettati negli articoli da 1 a 8 di detto decreto) in presenza dei quali le abitazioni acquistano la qualifica di lusso: deve ritenersi quindi che il rinvio non comprenda l’articolo 10, norma di natura transitoria, la cui portata applicativa, destinata a regolamentare la fase di passaggio dalla disciplina di cui al Dm 4 dicembre 1961 a quella contenuta nel Dm 2 agosto 1969, ha esaurito la sua funzione e deve ritenersi sostanzialmente decaduta.
Da ciò deriva che nessun significato ermeneutico può essere attribuito alla soppressione di detto inciso, poiché contiene solo una precisazione che il legislatore del 1993 ha ritenuto superflua.

Pertanto, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione, in ossequio a criteri di ragionevolezza ed equità contributiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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