Con sentenza n. 19638 dell’11 settembre 2009, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in presenza di un’area fabbricabile utilizzata come giardino di pertinenza di un’abitazione, se la pertinenzialità non è stata denunciata dal contribuente nella dichiarazione ICI originaria, il terreno è da considerarsi imponibile come area fabbricabile.
Nello specifico, la Corte si è trovata a dover rispondere al seguente quesito: un bene, oggetto di ICI in quanto edificabile secondo uno strumento urbanistico generale, qual è il piano regolatore generale (PRG) di un Comune, cessa di esserne oggetto, se esso è pertinenziale rispetto a un fabbricato, di cui viene a costituire parte integrante e la cui imponibilità ai fini ICI viene ad essere assorbita dall’imponibilità del fabbricato?
Al fine di risolvere tale interrogativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 504/1992 che (diversamente dalla successiva lettera b, che prevede l’imponibilità ai fini ICI dell’area fabbricabile quale regola generale) prevede, in via derogatoria, la non imponibilità ICI dell’area pertinenziale anche se edificabile.
Inoltre, la stessa ha ritenuto applicabile anche il principio di diritto già statuito in precedenza a riguardo, secondo cui «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 2, comma primo, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, del 1992, fornendo, ai fini dell’imposta, la nozione di fabbricato ed escludendo l’autonoma tassabilità della relativa area pertinenziale, assoggettata al regime del bene principale, presuppone l’accezione di pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., rendendo irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico a quell’area attribuisca, di guisa che, quando nella medesima porzione immobiliare coesistano accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo di asservimento rende ininfluente l’altra “destinazione”, siccome attinente a fini estranei al rapporto con la cosa principale considerata dalla norma tributaria» (Corte di Cassazione 25 marzo 2005, n. 6501, preceduta, nello stesso senso, dalle sentenze 23 settembre 2004, n. 19161; 26 agosto 2004, n. 17035; 17 dicembre 2003, n. 19375).
A quanto appena enunciato, poi, il giudice di legittimità ha aggiunto che la norma di diritto applicabile alla fattispecie controversa fosse quella che, per modellazione della formula dell’art. 2.1.a) D.Lgs. n. 504/1992 e per evidenziazione in corsivo dell’integrazione di conio giurisprudenziale, si presenta così: «Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 [dell'ICI]: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quell’area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell’imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza».
In ragione di ciò, quindi, lo stesso giudice, pur sostenendo di aderire al suo precedente orientamento - secondo cui l’area pertinenziale non è imponibile anche se edificabile - tuttavia, subordinando l’esclusione dall’imponibilità ICI al fatto che il contribuente abbia denunciato tale pertinenzialità nella dichiarazione ICI originaria, ha posto una forte restrizione nei suoi confronti.
In questo modo, difatti, se il contribuente ha omesso nella sua dichiarazione ICI di indicare che il terreno è stato destinato a pertinenza dell’abitazione, l’accertamento della sussistenza di un siffatto complesso vincolo di strumentalità o complementarità funzionale non avrà più alcuna rilevanza rispetto ad una circostanza puramente formale, quale per l’appunto è quella del distinto accatastamento dell’area pertinenziale e della costruzione principale.
Pur essendo ormai chiaro l’attuale orientamento della Suprema Corte di ritenere l’accatastamento un requisito essenziale ai fini dell’imponibilità ICI (in tal senso Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza 21 agosto 2009, n. 18565), non si poteva immaginare che la stessa, poi, a fronte di un rilievo (il classamento) da sempre ritenuto formale, si spingesse fino a statuire una restrizione tale per il contribuente.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 11/09/2009, n. 19638)

Fonte: IPSOA

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