Nelle more dell’attivazione della trasmissione telematica, la dichiarazione deve essere materialmente presentata in forma scritta esclusivamente ad un Ufficio dell’Agenzia delle Dogane al momento dell’entrata nel territorio nazionale, sia in caso di provenienza da un Paese non comunitario sia in caso di provenienza da uno Stato membro UE.
La precisazione è contenuta in una nota informativa dell’Agenzia delle Dogane, relativa all’emersione di attività detenute all’estero (scudo fiscale) mediante rimpatrio di denaro, attività finanziarie e beni patrimoniali a mezzo di trasporto al seguito.
Qualora l’operazione di rimpatrio di denaro e attività finanziarie avvenga mediante plico postale o equivalente, prosegue l’Agenzia delle Dogane, la dichiarazione deve essere esclusivamente presentata ad un Ufficio di Poste italiane s.p.a. nelle 48 ore successive al ricevimento, che ne rilascia ricevuta al dichiarante e ne cura la trasmissione all’Agenzia delle Dogane entro 7 giorni.
La dichiarazione valutaria, in caso di rimpatrio con trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero, costituisce documentazione a supporto della dichiarazione riservata inviata all’intermediario ai fini dell’operazione di emersione.
Infine, ai fini dell’emersione di attività patrimoniali detenute all’estero (preziosi, opere d’arte, yacht, etc.), per i beni rimpatriati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE, con trasporto al seguito o mediante spedizione, nulla muta circa l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione doganale e di pagamento dei correlati diritti; restano del pari applicabili le eventuali specifiche norme di tutela che regolano l’introduzione nel territorio di determinate categorie di beni (quali, ad esempio, i beni culturali).

(Nota Agenzia Dogane 16/10/2009, n. prot. 140269/RU)


Fonte: IPSOA

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