Via libera allo sgravio contributivo a favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali. Le aziende danneggiate fruiranno di un esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

E' quanto contenuto nel decreto del 27 luglio 2009 emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, pubblicato ieri in Gazzetta, che fissa al 20 maggio 2008 la decorrenza delle nuove misure percentuali, data, cioè, in cui è entrato in vigore il Dlgs 82/2008 che ha modificato il precedente provvedimento a sostegno delle attività produttive (Dlgs 102/2004).

La riduzione, pari al 17% per i danni compresi fra il 30% e il 70% della produzione lorda vendibile e al 50%, invece, per quelli che superano il 70%, potrà essere applicata ai contributi in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento. Possono beneficiare della percentuale di esonero le imprese agricole (articolo 2135 cc) e le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese (articolo 5, comma 1, Dlgs 102/2004).

Un'ulteriore riduzione del 10% è prevista, per il secondo anno e per quelli successivi, se l'azienda è colpita da calamità per due o più anni consecutivi.

Fonte: Agenzia Entrate

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