È il 15 dicembre la data da fissare sul calendario per il mondo "no profit". Il nuovo termine per l'invio del modello Eas contenente i dati fiscalmente rilevanti è stato ufficializzato da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 ottobre.

Il documento modifica il precedente provvedimento del 2 settembre scorso relativamente al punto in cui veniva fissato al 30 ottobre 2009 il termine per l'invio del modello.

Approvate anche le nuove specifiche tecniche (contenute nell'allegato A) per la trasmissione telematica dei dati, in sostituzione di quelle stabilite il 14 settembre scorso.

Con la circolare n. 45/E, inoltre, fermi restando i chiarimenti forniti con la precedente circolare n. 12/2009, vengono fornite ulteriori precisazioni sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione e viene data risposta a quesiti sulle modalità di compilazione del modello. Il documento di prassi nasce al termine di un proficuo confronto tra l'agenzia delle Entrate e l'agenzia per le Onlus, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria.

Che cos'è il modello Eas - Il modello Eas è stato introdotto in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008, in base al quale gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, devono comunicare i dati fiscalmente rilevanti all'agenzia delle Entrate per poter continuare a usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge, ossia la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'articolo 148 del Tuir e all'articolo 4 del Dpr 633/1972.

La nuova scadenza - Il 15 dicembre 2009 è dunque la data ultima entro cui gli enti già esistenti alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008 (29 novembre 2008) devono inviare i dati. Gli enti, che si sono invece costituiti dopo l'entrata in vigore del decreto, devono inviare il modello entro il sessantesimo giorno dalla loro costituzione; se questo scade prima del 15 dicembre, il modello va inviato comunque entro quest'ultima data.

Con il rinvio del termine, l'Agenzia viene incontro alle esigenze dei soggetti interessati, dando a essi più tempo per poter compilare correttamente la comunicazione. Inoltre, presso tutti gli uffici presenti sul territorio sarà possibile ricevere la più ampia assistenza per la compilazione e la trasmissione del modello.

Versione ridotta - Con la circolare n. 45/E vengono poi individuati gli enti associativi, i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che possono presentare il modello "ridotto": associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, eccetera.

Fonte: Agenzia Entrate

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