In tal modo, chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21457/2009, viene soddisfatta la condizione implicita posta dall’art. 28, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, in base a cui l’importo dell’imposta detraibile, se non computato nelle liquidazioni mensili, deve essere indicato almeno nella dichiarazione annuale.

A tal fine, si ricorda che la dichiarazione affetta da errore - di fatto o di diritto - commesso dal contribuente nella sua redazione è sempre emendabile e ritrattabile: l’emendabilità della dichiarazione erronea, che abbia comportato per il contribuente oneri diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico, non è sottoposta a limiti temporali.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 09/10/2009, n. 21457)

Fonte: IPSOA

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