Gli interessi maturati sui depositi della procedura fallimentare rilevano ai fini fiscali in capo al soggetto assuntore, considerato che con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato si chiude il periodo d’imposta della procedura fallimentare. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.

risoluzione n. 263/e del 26 ottobre 2009

Fonte: Min.Finanze

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