Non si considera estinta la società di persone che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulta essere titolare della proprietà di un immobile, con la conseguenza che la cessione dello stesso, nel caso di specie, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, è imponibile ai fini Iva qualora ricorrano i presupposti di legge. Il soggetto che ha in consegna i beni o, comunque, il soggetto incaricato alla vendita dovrà emettere fattura in nome e per conto del contribuente. La società esecutata, a sua volta, dovrà adempiere agli altri obblighi contabili e dichiarativi imposti ai fini Iva e delle imposte sul reddito, nonché, eventualmente, a quelli imposti ai fini Irap.

(risoluzione n. 105/e del 21 aprile 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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