A seguito della circolaredell'Agenzia delle entrate n. 45 del giugno 2008, ricorrendone i presupposti,ho presentato nel gennaio di quest'anno all'Ufficio della suddetta Agenziadella mia città (risiedo a Matera), una richiesta di rimborso IRAP per gli anni2004 e 2005. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia edessendo trascorsi 90 gg dal deposito dell'istanza, mi trovo nella condizione dipresentare ricorso avverso il silenzio-rifuito che opera in questi casi.
Ilvalore della controversia non supera i 1.000 euro.Tutto ciò premesso vorreiricevere delle delucidazioni in merito alle modalità di presentazione delricorso, alla luce del fatto che vorrei difendermi personalmente in guidizio(esiste qualche modello? il ricorso va indirizzato solamente alla Commissioneprovinciale o anche alla Direzione Regionale per le Entrate?) .

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 5/5/09 10:17

La commissione provinciale tributaria, ovvero il giudice tributario, e' l'organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, compresi:

* i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);
* i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
* le sovrimposte, le addizionali e le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, nonche' gli interessi ed ogni altro accessorio;
* le controversie riguardanti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo di una stessa particella;
* le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
* le controversie riguardanti il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005 e ribadite dalle sentenze di Cassazione n.8273/08 e 8279/08, vedi nota *).
* le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006).
* le controversie in materia di TIA, la nuova "tariffa di igiene ambientale" relativa al servizio di smaltimento rifiuti (sentenza Cassazione n. 17526/2007).
* le controversie in materia di CANONE RAI (sentenza Cassazione -sezioni unite civili- n.24010 del 20/11/07).

Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60gg dalla notifica dell'atto. Se riguarda un rifiuto -espresso o tacito- della restituzione di tributi, il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.

 
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