Il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, è escluso quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria possa essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 21/01/2008, n. 3057)

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