In caso di costituzione di società mediante conferimento anche di beni immobili, la base imponibile - ai fini delle imposte ipotecaria e catastale - va determinata tenendo esclusivamente conto dell'oggettivo ed intrinseco valore dell'immobile in sé considerato, al lordo delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e, segnatamente, degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti sull'immobile trasferito, accollati al cessionario o alla conferitaria.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 20/12/2007, n. 26854)

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