I ricavi e le spese si considerano imputati a conto economico anche quando, pur non specificatamente evidenziati in esso, risultino annotati nelle scritture contabili obbligatorie (libro giornale e mastro). Così l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 90/1990 ha interpretato l'articolo 109, comma 4, del Tuir, il quale prevede invece, in ordine alla deducibilità, che ricavi e spese debbano essere imputati al conto economico. Alla luce di questo chiarimento l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 14 gennaio 2008, ha riconosciuto la legittimità del comportamento della società istante la quale chiedeva il corretto trattamento tributario da applicare ai ricavi e ai costi relativi all'attività di raccolta e accettazione delle scommesse a quota fissa.

L'istante fa presente che redige il bilancio registrando nel conto economico:

un costo pari all'imposta unica sull'entità delle scommesse raccolte in contropartita ai debiti verso l'Erario

un ricavo uguale all'importo delle scommesse ricevute a quota fissa, ottenuto sottraendo l'importo del debito maturato nel riguardo degli scommettitori, alla data di accettazione delle scommesse

un costo pari all'ammontare delle vincite (pagato al momento della presentazione della certificazione che attesta la vincita stessa).

La società di revisione incaricata del controllo contabile, secondo quanto sostiene il ricorrente, ha evidenziato che questa procedura seguita contrasta con i principi contabili internazionali, i quali prevedono una presentazione nel conto economico del "risultato netto delle scommesse".

L'istante a sua volta afferma che il criterio seguito dai revisori, che prevede la contabilizzazione del solo risultato netto e di conseguenza impedisce l'imputazione delle spese e degli altri componenti negativi, presenta il rischio di contestazioni da parte dell'amministrazione fiscale che potrebbe rilevare un maggior reddito imponibile e non riconoscere le voci deducibili delle scommesse.

Il contribuente precisa inoltre che, pur essendo costretto dai nuovi principi contabili ad indicare nel conto economico i ricavi netti, intende tuttavia imputare costi e ricavi tramite una esplicita indicazione sul libro giornale. A tal fine, chiede se questo criterio adottato possa soddisfare la condizione posta dal legislatore (comma 4, articolo 109 del Tuir) della preventiva imputazione al conto economico dei componenti negativi di reddito.

L'Agenzia, richiamando il disposto del decreto legge 90/1990, secondo cui "le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scrittura contabili", rileva che la soluzione prospettata dal contribuente sia in linea con il requisito della preventiva contabilizzazione nel conto economico dei ricavi e delle spese disposto dal comma 4 dell'articolo 109 del Tuir.

Fonte: Agenzia Entrate - Patrizia De Juliis

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