Un'area utilizzata per il commercio di mobili da arredamento produce abitualmente sia rifiuti urbani come pure rifiuti speciali (imballaggi) assimilabili ai primi e, quindi, può andare esente da imposizione solo e nella misura in cui denunci e dimostri, nei modi e termini di legge, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/12/2007, n. 27057)

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