La documentazione che i soggetti che risiedono in Paesi extracomunitari devono produrre, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni richieste dal D.M. n. 149/2007 per fruire della detrazione per carichi di famiglia, deve essere redatta seguendo le modalità indicate nell'art. 2 del regolamento approvato con il citato decreto. Nello specifico, il rinvio alla "documentazione validamente formata dal paese d'origine", nell'ipotesi di soggetti di origine italiana (ad esempio, pensionati italiani o contrattisti italiani alle dipendenze dello Stato italiano), deve essere riferito alla documentazione validamente formata nel Paese di residenza.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/01/2008, n. 6/E)
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