Le provvigioni per servizi di intermediazione effettuati da una società italiana per vendite di prodotti italiani all'estero si considerano assoggettate a Iva in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta e possono beneficiare del regime di non imponibilità se si riferiscono a beni in esportazione (articolo 9 del Dpr 633/1972).

Questi i chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 8/E del 9 gennaio, in risposta a una società che chiedeva la corretta applicazione del regime Iva sulle provvigioni per vendite nei mercati esteri.

L'istante, che svolge l'attività di intermediatore su commissione di imprese residenti in Italia, realizza provvigioni esclusivamente per vendite di prodotti italiani all'estero, in particolare in Medio Oriente e negli Stati Uniti. L'interpello è volto a chiarire qual è la corretta aliquota Iva da applicare ai compensi percepiti.

Secondo la soluzione prospettata dal ricorrente, se il committente è soggetto passivo in Italia, la prestazione dovrebbe essere tassata nel territorio italiano. Se il committente è soggetto passivo in uno stato dell'Unione europea, dovrebbe essere assoggettata al regime Iva dello Stato in cui risiede. Infine, se il committente è un privato, la tassazione dovrebbe avvenire nel Paese in cui la prestazione ha avuto esecuzione.

L'Agenzia precisa che, nella fattispecie prospettata, l'attività di intermediazione si riferisce a beni mobili rientranti nella fattispecie disciplinata dall'articolo 7, quarto comma, lettera f-quinquies, del Dpr 633/1972, il quale stabilisce che le prestazioni di intermediazione diverse da quelle indicate nella precedente lettera d) "si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta".

Nel caso in esame, essendo i committenti imprese residenti in Italia, si può concludere che, sotto il profilo della territorialità dell'Iva, le prestazioni devono essere assoggettate alla disciplina dell'Iva in Italia e, qualora si riferiscano a beni in esportazione, potranno pertanto beneficiare del regime di non imponibilità.


Fonte: Agenzia Entrate - Patrizia De Juliis

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