Meno salata la bolletta per i consumi di gas metano. L'aliquota Iva del 10%, dal 1° gennaio 2008, può essere applicata per tutti gli usi civili, limitatamente però ai primi 480 metri cubi annui; i consumi eccedenti sono tassati con l'aliquota ordinaria del 20 per cento. Se nel corso dell'anno si cambia fornitore, la nuova azienda, ai fini del raggiungimento del tetto, dovrà tener conto di quanto già consumato dal cliente.

Con la circolare n. 2/E del 17 gennaio, l'agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 26/2007.

Il regime introdotto è disciplinato dall'articolo 2, comma 5, del citato Dlgs, con il quale è stata recepita, nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2003/96/Ce, che ha rivisto la normativa sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Di fatto, è cambiato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo. È ora previsto che l'aliquota del 10% deve essere applicata per la "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui", mentre, con la vecchia normativa, il regime agevolato era previsto solamente per gli "usi domestici di cottura di cibi e per produzione di acqua calda".

In tal modo, inoltre, vengono assimilati i criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a quelli dell'altra tassa che grava sui prodotti combustibili, l'accisa, che, all'interno della categoria "usi civili", già prevede tariffe differenziate per fasce di consumo.

Ai fini della fatturazione, la circolare precisa che il periodo di somministrazione deve essere riferito a ciascun anno solare e a partire dal 1° gennaio 2008. Quindi, a prescindere dalla data di fatturazione, le nuove regole non valgono per il gas erogato fino al 31 dicembre 2007.

Dal 1° gennaio, invece, raggiunto il limite dei 480 metri cubi, l'eccedenza dovrà essere fatturata con Iva piena al 20 per cento.

Aliquota ordinaria anche per qualsiasi altro tipo di servizio diverso dalle operazioni di somministrazione e per la quota fissa della tariffa.

Nei casi di contratti di fornitura inferiori all'anno, la soglia prevista per l'applicazione dell'Iva agevolata deve rimanere immutata, anche se cambia la società fornitrice. L'azienda subentrante, solamente nell'eventualità in cui non avesse ricevuto dalla precedente la comunicazione relativa alla quantità di gas già erogato all'utente nel corso dell'anno, può in via provvisoria assoggettare le somministrazioni, limitatamente al primo semestre del 2008, all'aliquota del 10%, per poi effettuare, una volta ricevuti dal precedente fornitore i dati mancanti, il conguaglio dell'imposta nella successiva bolletta.


Fonte: Agenzia Entrate - Anna Maria Badiali

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