Oggetto: Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212/2000 –

Società : “Alfa Srl” – Consolidato nazionale e scissione parziale non

proporzionale – art 124 del Tuir -

Il legale rappresentante della società in oggetto indicata ha presentato alla

scrivente un’istanza di interpello relativa alla corretta interpretazione della norma

di cui all’articolo 124 del Tuir, nonché delle norme di cui agli articoli 5,11, e 13

del D.M. 9 giugno 2004, in relazione ad un caso di scissione parziale non

proporzionale di società inclusa nel consolidato nazionale.

Esposizione del quesito

In data 7 dicembre 2004 la società “Alfa SrL” ha presentato la

comunicazione prevista dal D.M. 9 giugno 2004 esercitando l’opzione per la

tassazione di gruppo per il triennio 2004-2006.

Le società incluse nell’ambito della tassazione di gruppo erano :

a) la società istante in qualità di consolidante;

b) la “Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio S.p.A.” in qualità di

consolidata (nella quale la consolidante deteneva una partecipazione

diretta pari al 69,145%);

c) la “Gamma SpA”, in qualità di consolidata (nella quale la

consolidante deteneva una partecipazione indiretta pari al 65,68% per

il tramite della controllata Beta & C. dei f.lli. Eta Società di esercizio

SpA);

d) infine, la Omega SrL in qualità di consolidata (nella quale la

consolidante deteneva una partecipazione indiretta pari al 65,68% per

il tramite della controllata Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio

SpA).

Nel corso del 2004, è stata posta in essere un’operazione di scissione

parziale non proporzionale della società Beta C. dei F.lli Eta Società di esercizio

S.p.A (scissa) in favore della controllante istante (beneficiaria), i cui effetti

giuridici sono decorsi dal 1° gennaio 2005.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di attribuzione alla

società beneficiaria sono stati individuati nelle partecipazioni detenute dalla

società scissa nelle società Gamma SpA, Omega SrL e Delta, nonché in crediti e

debiti di natura finanziaria.

In particolare, l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società

beneficiaria a fronte delle attività patrimoniali nette ricevute è stato interamente

attribuito a due soci persone fisiche della società scissa, a fronte

dell’annullamento di tutte le azioni da questi detenute nella Beta & C. dei F.lli

Eta Società di esercizio S.p.A. anteriormente alla scissione.

I due soci fuoriusciti dalla società scissa a seguito della scissione ed ai

quali sono state attribuite le quote relative all’aumento del capitale sociale della

società beneficiaria figuravano già nella compagine sociale della stessa

beneficiaria.

A seguito della predetta operazione, che ha modificato la compagine

sociale di entrambe le società partecipanti alla scissione, la società istante detiene

una partecipazione diretta nella Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio SpA

del 97,28 nonché una partecipazione diretta nella società Gamma SpA (95%),

Omega SrL (95%) e Delta (100%).

Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere, anche

nell’interesse della Beta & C. del F.lli Eta Società di esercizio SpA, se per effetto

dell’operazione di scissione sopra descritta si sia verificata o meno una causa di

interruzione della tassazione di gruppo tra la società istante e Beta & C. dei F.lli

Eta Società di esercizio S.p.A e se, conseguentemente, sia necessario ripetere

l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 9 giugno

2004.

Soluzione interpretativa prospettata

La società istante fa rilevare che nel caso in esame, per effetto

dell’operazione di scissione non vengono a mutare per nessuna delle società

interessate i requisiti richiesti dall’articolo 117 del Tuir ai fini dell’esercizio

dell’opzione al consolidato nazionale e che nessun imponibile viene sottratto o

inserito nell’area di consolidamento fiscale in quanto l’operazione riguarda le

sole società già incluse nel perimetro di consolidamento per il quale è stata già

esercitata l’opzione.

Per quanto sopra esposto, la società istante ritiene che nel caso in esame

l’operazione di scissione della società consolidata Beta & C. dei F.lli Eta Società

di esercizio SpA (scissa) a favore della medesima consolidante istante, Alfa SrL

(beneficiaria) non costituisca una causa interruttiva della tassazione di gruppo ai

sensi del D.M. 9 giugno 2004.-

Tuttavia, in via subordinata e in caso di parere negativo rispetto alla

soluzione interpretativa proposta la società istante chiede comunque, attraverso

l’istanza di interpello in oggetto, prodotta ai sensi dell’art. 11 della legge

212/2000 e presentata anche nell’interesse di Beta & C. dei F.lli Eta società di

esercizio SpA, la continuazione della tassazione di gruppo come previsto dal

comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 9 giugno 2004.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’opzione per il regime di consolidato fiscale nazionale è vincolante per

tre periodi d’imposta e tale previsione, così come si rileva dalla relazione di

accompagnamento al D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n. 344, è dettata da motivazioni

di “cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la

partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e

temporaneamente transitano all’interno del gruppo per poi fuoriuscire subito

dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura”.

Con D.M. 9 giugno 2004 - emanato ai sensi dell’articolo 129 del Tuir e

contenente “disposizioni applicative del regime di consolidato nazionale, di cui

agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi” – sono state

individuate alcune ipotesi di operazioni straordinarie che non interrompono la

tassazione di gruppo (art.11) e ipotesi che, al contrario, hanno effetto interruttivo

su tale tassazione (art.13).

In particolare, il numero 4 del predetto articolo 11 dispone che : “La

scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della

compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di

gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, del

testo unico.”

Nella fattispecie rappresentata occorre stabilire se, in conseguenza

dell’operazione straordinaria di scissione parziale e non proporzionale che ha

interessato la società consolidata “Beta & C. dei F.lli. Eta Società di esercizio

SpA”, sono venute meno, nell’ambito del gruppo, le condizioni richieste

dall’articolo 117, comma 1, del Tuir, per essere ammessi alla tassazione

consolidata delle imprese residenti.

La scrivente ritiene al riguardo che, per effetto della intervenuta

operazione straordinaria di scissione non si è avuta alcuna modifica della

“compagine sociale” intesa quest’ultima espressione, non con riferimento alle

due società interessate dall’operazione (scissa e beneficiaria), bensì in riferimento

all’intera “area” di consolidamento fiscale.

In altre parole, nel caso de quo, mentre è indubbio che si è avuta una

modifica della compagine sociale della società consolidata (scissa), attesa la

fuoriuscita di due soci persone fisiche dalla medesima, è altrettanto indubbio che

non si è avuta alcuna modifica sostanziale in relazione alle condizioni richieste

dall’articolo 117, comma 1, per l’applicazione della tassazione di gruppo.

Più in particolare, infatti, la descritta operazione di scissione parziale non

proporzionale ha comportato un incremento della percentuale di controllo da

parte della società istante “Alfa SrL” nei confronti della propria controllata “Beta

& C. dei F.lli Eta Società di esercizio SpA”, facendo aumentare detta percentuale

dal 69,145% al 97,28%.

D’altra parte, sempre per effetto della suddetta operazione di scissione,

nessun imponibile viene sottratto o inserito nell’area di consolidamento fiscale in

quanto l’operazione stessa riguarda società già incluse in detto perimetro per il

quale è stata già esercitata l’opzione originaria.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, la scrivente

ritiene di poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dal

contribuente nel senso cioè che l’operazione di scissione della società consolidata

“Beta & C. dei F.lli. Eta Società di esercizio SpA” a favore della consolidante

Alfa SrL non costituisce una causa interruttiva della tassazione di gruppo ex

articolo 4, comma 11, del D.M. 9 giugno 2004, ricorrendo ovviamente tutte le

altre condizioni richieste dalle norma di cui all’articolo 117, comma 1, del Tuir.

(RISOLUZIONE N. 65/E)

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