Oggetto: Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212/2000 –
Società : “Alfa Srl” – Consolidato nazionale e scissione parziale non
proporzionale – art 124 del Tuir -
Il legale rappresentante della società in oggetto indicata ha presentato alla
scrivente un’istanza di interpello relativa alla corretta interpretazione della norma
di cui all’articolo 124 del Tuir, nonché delle norme di cui agli articoli 5,11, e 13
del D.M. 9 giugno 2004, in relazione ad un caso di scissione parziale non
proporzionale di società inclusa nel consolidato nazionale.
Esposizione del quesito
In data 7 dicembre 2004 la società “Alfa SrL” ha presentato la
comunicazione prevista dal D.M. 9 giugno 2004 esercitando l’opzione per la
tassazione di gruppo per il triennio 2004-2006.
Le società incluse nell’ambito della tassazione di gruppo erano :
a) la società istante in qualità di consolidante;
b) la “Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio S.p.A.” in qualità di
consolidata (nella quale la consolidante deteneva una partecipazione
diretta pari al 69,145%);
c) la “Gamma SpA”, in qualità di consolidata (nella quale la
consolidante deteneva una partecipazione indiretta pari al 65,68% per
il tramite della controllata Beta & C. dei f.lli. Eta Società di esercizio
SpA);
d) infine, la Omega SrL in qualità di consolidata (nella quale la
consolidante deteneva una partecipazione indiretta pari al 65,68% per
il tramite della controllata Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio
SpA).
Nel corso del 2004, è stata posta in essere un’operazione di scissione
parziale non proporzionale della società Beta C. dei F.lli Eta Società di esercizio
S.p.A (scissa) in favore della controllante istante (beneficiaria), i cui effetti
giuridici sono decorsi dal 1° gennaio 2005.
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di attribuzione alla
società beneficiaria sono stati individuati nelle partecipazioni detenute dalla
società scissa nelle società Gamma SpA, Omega SrL e Delta, nonché in crediti e
debiti di natura finanziaria.
In particolare, l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società
beneficiaria a fronte delle attività patrimoniali nette ricevute è stato interamente
attribuito a due soci persone fisiche della società scissa, a fronte
dell’annullamento di tutte le azioni da questi detenute nella Beta & C. dei F.lli
Eta Società di esercizio S.p.A. anteriormente alla scissione.
I due soci fuoriusciti dalla società scissa a seguito della scissione ed ai
quali sono state attribuite le quote relative all’aumento del capitale sociale della
società beneficiaria figuravano già nella compagine sociale della stessa
beneficiaria.
A seguito della predetta operazione, che ha modificato la compagine
sociale di entrambe le società partecipanti alla scissione, la società istante detiene
una partecipazione diretta nella Beta & C. dei F.lli Eta Società di esercizio SpA
del 97,28 nonché una partecipazione diretta nella società Gamma SpA (95%),
Omega SrL (95%) e Delta (100%).
Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere, anche
nell’interesse della Beta & C. del F.lli Eta Società di esercizio SpA, se per effetto
dell’operazione di scissione sopra descritta si sia verificata o meno una causa di
interruzione della tassazione di gruppo tra la società istante e Beta & C. dei F.lli
Eta Società di esercizio S.p.A e se, conseguentemente, sia necessario ripetere
l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 9 giugno
2004.
Soluzione interpretativa prospettata
La società istante fa rilevare che nel caso in esame, per effetto
dell’operazione di scissione non vengono a mutare per nessuna delle società
interessate i requisiti richiesti dall’articolo 117 del Tuir ai fini dell’esercizio
dell’opzione al consolidato nazionale e che nessun imponibile viene sottratto o
inserito nell’area di consolidamento fiscale in quanto l’operazione riguarda le
sole società già incluse nel perimetro di consolidamento per il quale è stata già
esercitata l’opzione.
Per quanto sopra esposto, la società istante ritiene che nel caso in esame
l’operazione di scissione della società consolidata Beta & C. dei F.lli Eta Società
di esercizio SpA (scissa) a favore della medesima consolidante istante, Alfa SrL
(beneficiaria) non costituisca una causa interruttiva della tassazione di gruppo ai
sensi del D.M. 9 giugno 2004.-
Tuttavia, in via subordinata e in caso di parere negativo rispetto alla
soluzione interpretativa proposta la società istante chiede comunque, attraverso
l’istanza di interpello in oggetto, prodotta ai sensi dell’art. 11 della legge
212/2000 e presentata anche nell’interesse di Beta & C. dei F.lli Eta società di
esercizio SpA, la continuazione della tassazione di gruppo come previsto dal
comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 9 giugno 2004.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’opzione per il regime di consolidato fiscale nazionale è vincolante per
tre periodi d’imposta e tale previsione, così come si rileva dalla relazione di
accompagnamento al D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n. 344, è dettata da motivazioni
di “cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la
partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e
temporaneamente transitano all’interno del gruppo per poi fuoriuscire subito
dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura”.
Con D.M. 9 giugno 2004 - emanato ai sensi dell’articolo 129 del Tuir e
contenente “disposizioni applicative del regime di consolidato nazionale, di cui
agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi” – sono state
individuate alcune ipotesi di operazioni straordinarie che non interrompono la
tassazione di gruppo (art.11) e ipotesi che, al contrario, hanno effetto interruttivo
su tale tassazione (art.13).
In particolare, il numero 4 del predetto articolo 11 dispone che : “La
scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della
compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di
gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’articolo 117, comma 1, del
testo unico.”
Nella fattispecie rappresentata occorre stabilire se, in conseguenza
dell’operazione straordinaria di scissione parziale e non proporzionale che ha
interessato la società consolidata “Beta & C. dei F.lli. Eta Società di esercizio
SpA”, sono venute meno, nell’ambito del gruppo, le condizioni richieste
dall’articolo 117, comma 1, del Tuir, per essere ammessi alla tassazione
consolidata delle imprese residenti.
La scrivente ritiene al riguardo che, per effetto della intervenuta
operazione straordinaria di scissione non si è avuta alcuna modifica della
“compagine sociale” intesa quest’ultima espressione, non con riferimento alle
due società interessate dall’operazione (scissa e beneficiaria), bensì in riferimento
all’intera “area” di consolidamento fiscale.
In altre parole, nel caso de quo, mentre è indubbio che si è avuta una
modifica della compagine sociale della società consolidata (scissa), attesa la
fuoriuscita di due soci persone fisiche dalla medesima, è altrettanto indubbio che
non si è avuta alcuna modifica sostanziale in relazione alle condizioni richieste
dall’articolo 117, comma 1, per l’applicazione della tassazione di gruppo.
Più in particolare, infatti, la descritta operazione di scissione parziale non
proporzionale ha comportato un incremento della percentuale di controllo da
parte della società istante “Alfa SrL” nei confronti della propria controllata “Beta
& C. dei F.lli Eta Società di esercizio SpA”, facendo aumentare detta percentuale
dal 69,145% al 97,28%.
D’altra parte, sempre per effetto della suddetta operazione di scissione,
nessun imponibile viene sottratto o inserito nell’area di consolidamento fiscale in
quanto l’operazione stessa riguarda società già incluse in detto perimetro per il
quale è stata già esercitata l’opzione originaria.
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, la scrivente
ritiene di poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dal
contribuente nel senso cioè che l’operazione di scissione della società consolidata
“Beta & C. dei F.lli. Eta Società di esercizio SpA” a favore della consolidante
Alfa SrL non costituisce una causa interruttiva della tassazione di gruppo ex
articolo 4, comma 11, del D.M. 9 giugno 2004, ricorrendo ovviamente tutte le
altre condizioni richieste dalle norma di cui all’articolo 117, comma 1, del Tuir.
(RISOLUZIONE N. 65/E)
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