Con provvedimento del 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell’Agenzia del
territorio e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate - di concerto con il Capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia - in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le procedure
telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
sono state estese a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati da notai, nonché agli atti
redatti, ricevuti o autenticati dagli altri pubblici Ufficiali diversi dai notai, individuati
dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Con lo stesso provvedimento, sono state inoltre definite le modalità per la
presentazione del titolo per via telematica, con riferimento sia alla fase di
sperimentazione, che a quella di entrata a regime del sistema, rinviando a successivi
provvedimenti - emanati dal Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il
Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 52/85 -
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l’attivazione del regime di obbligatorietà e del regime transitorio di facoltatività, a
titolo sperimentale, nonché l’approvazione delle relative modalità di trasmissione,
procedure e specifiche tecniche.
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Come premesso, il provvedimento in esame estende le procedure telematiche di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 463/97 a nuovi soggetti e a nuove tipologie di
atti, rendendone progressivamente obbligatorio l’utilizzo per i notai e completando
l’attivazione del servizio agli ambiti territoriali finora esclusi.
Al nuovo ambito di operatività delle procedure telematiche si rende peraltro
applicabile il complessivo quadro normativo - legislativo e regolamentare - venutosi a
delineare in seguito all’emanazione del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, con
il quale, fra l’altro, sono stati aggiunti gli articoli da 3-bis a 3-sexies al citato decreto
legislativo 463/97.
Ciò, in particolare, con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e nel decreto direttoriale 13 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, le quali devono ritenersi
applicabili alle nuove fattispecie, in quanto compatibili.
Per quanto riguarda le procedure di liquidazione dei tributi connessi a tutti gli atti per i
quali è prevista la trasmissione con procedure telematiche, risultano altresì applicabili,
stante la natura di statuizioni di carattere generale, anche le disposizioni dell’articolo
3-ter del citato decreto legislativo 463/97, salvo quanto verrà più oltre specificato in
ordine alle formalità di annotazione.
Rimangono tuttora valide, in quanto compatibili, le istruzioni impartite con circolare 2
maggio 2002, n. 3, emanata dalla scrivente di concerto con l’Agenzia delle entrate.
L’estensione dell’ambito oggettivo di operatività delle procedure in questione a tutti gli
atti - ancorché non relativi a diritti sugli immobili – determina, come espressamente
stabilito dal decreto direttoriale in commento, la possibilità di utilizzare le procedure
medesime anche in relazione agli atti che comportano il solo adempimento della
registrazione.
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Per quanto attiene invece gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il
sistema del libro fondiario, si evidenzia che le procedure telematiche di cui trattasi
avranno ad oggetto i soli adempimenti della registrazione e della voltura catastale,
salvo per quanto afferisce gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le
funzioni amministrative statali in materia catasto sono delegate alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Per questi ultimi, l’utilizzo delle procedure telematiche è limitato, all’attualità, alla sola
registrazione, in quanto l’estensione all’adempimento della voltura verrà attuata con
appositi provvedimenti emanati dall’Agenzia del territorio di concerto con le Province
autonome interessate.
Qualora si verifichino anomalie o irregolarità di funzionamento del sistema - che,
impedendo, di fatto, il collegamento, non consentono l’impiego delle procedure in
parola - restano ferme le specifiche indicazioni contenute al punto 4.1 della circolare
n. 3/2002.
Con riferimento alle ipotesi di “irregolare funzionamento del servizio telematico”, si fa
peraltro espresso rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto
direttoriale 13 dicembre 2000, nonché a quelle di cui all’articolo 2 del decreto
direttoriale 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001,
n. 297.
3. ATTI COMPORTANTI ISCRIZIONE O PER I QUALI NON VI E’ OBBLIGO DI
TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI
L’articolo 5 del decreto 6 dicembre 2006 disciplina, in particolare, l’utilizzo della
trasmissione telematica relativamente agli atti che comportano iscrizione nei registri
immobiliari o per i quali non vi è, stricto iure, l’obbligo di richiedere la trascrizione (si
pensi, a titolo esemplificativo, agli atti di trasferimento di sede sociale).
In particolare, per quanto riguarda l’esecuzione delle predette formalità ipotecarie e
delle eventuali volture catastali ad esse collegate, la menzionata disposizione prevede
che la trasmissione telematica delle relative richieste possa avvenire non
contestualmente alla trasmissione dell’atto e della richiesta di registrazione, sempre
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che tale ultimo adempimento sia stato eseguito con procedura telematica, ovvero che
l’atto non sia soggetto a registrazione (cfr., in proposito, l’articolo 7 del D.P.R.
131/86).
4. ATTI COMPORTANTI ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI
L’estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 463/97 a tutte le tipologie di atti ricevuti o autenticati da notai o dagli altri pubblici
ufficiali di cui sopra rende necessario affrontare la delicata tematica degli atti che
comportano annotazione nei registri immobiliari.
Peraltro, in considerazione della peculiare natura del procedimento relativo
all’esecuzione delle formalità di annotazione, l’articolo 6 del decreto 6 dicembre 2006
detta specifiche regole, in particolare per quanto concerne la liquidazione dei relativi
tributi.
Innanzitutto, per le annotazioni dipendenti da atti registrati con l’utilizzo di procedure
telematiche – nonché per l’eventuale voltura catastale ad esse collegata - viene
prevista la possibilità di trasmissione per via telematica della relativa domanda, sia
contestualmente alla richiesta di registrazione, sia, eventualmente, in un momento
successivo.
Ciò, analogamente a quanto illustrato nel paragrafo precedente, tenendo conto che la
presentazione delle domande di annotazione, di massima, non costituisce un
adempimento obbligatorio a carico dei pubblici ufficiali (costituiscono, invece, ipotesi
di annotazioni obbligatorie quelle previste dall’articolo 2655 cod. civ.).
Per quanto in particolare riguarda la liquidazione e il pagamento dei tributi dovuti, non
essendo applicabile il criterio dell’autoliquidazione introdotto dall’articolo 3-bis, comma
3, del D.Lgs. n. 463 del 1997, l’articolo 6 del citato decreto direttoriale prevede che i
predetti tributi, previa verifica della esegubilità dell’annotazione, siano liquidati
dall’Ufficio competente e comunicati all’utente, il quale può provvedere al pagamento
sia con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che con modalità
telematiche.
L’annotazione viene eseguita, quindi, soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento.
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La citata previsione, in linea peraltro con il complessivo quadro normativo di
riferimento, risponde alla necessità di salvaguardare la peculiarità dell’iter procedurale
necessario per l’esecuzione delle annotazioni, anche in considerazione dei delicati
profili civilistici connessi all’esecuzione di tali formalità e della complessità del relativo
esame.
4.1. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE DOMANDE DI ANNOTAZIONE
Il punto 2 della Tabella allegata al Regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento
“Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie”. La conclusione del procedimento di
cui trattasi - che si avvia su istanza di parte (attraverso la presentazione della
domanda di annotazione e del deposito del relativo titolo) - coincide, in pratica, con
l’esecuzione materiale dell’annotazione a margine della formalità principale (cfr. in tal
senso l’articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52).
Attesa dunque la peculiarità del procedimento di annotazione, si rende necessario
impartire le prime indicazioni operative agli Uffici, con riferimento alle singole fasi
dell’iter procedurale.
4.1.1. Invio e ricezione delle domande
Il richiedente invia il modello unico informatico, che, come sopra accennato, può
riguardare contestualmente la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione,
ovvero separatamente le due richieste.
Resta inteso che l’invio telematico della sola domanda di annotazione può riguardare
esclusivamente atti registrati con le medesime modalità. In altri termini, è escluso il
ricorso alle procedure telematiche di cui alla presente circolare per gli atti registrati
con modalità tradizionali.
In caso di esito positivo della trasmissione telematica, il sistema procede ad eseguire
in modo automatico una serie di controlli sui files ricevuti e sui dati dei relativi
adempimenti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del
decreto 13 dicembre 2000, e invia all’utente l’esito dell’avvenuta trasmissione.
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Successivamente il sistema procede a fornire altresì l’esito dell’avvenuta ricezione
delle note da parte del Servizio di Pubblicità Immobiliare.
4.1.2. Deposito del titolo
Fino a quando non sarà attivata la presentazione per via telematica anche del titolo
(cfr. infra par. 5), la richiesta di esecuzione della formalità di annotazione si intende
perfezionata con il deposito del titolo cartaceo presso il competente Servizio di
Pubblicità Immobiliare e la presentazione della ricevuta di avvenuta registrazione,
secondo quanto chiarito nel paragrafo 5 della circolare n. 3 del 2 maggio 2002.
All’atto della presentazione del titolo, l’Ufficio rilascia l’attestazione dell’avvenuto
deposito in calce al relativo estratto dell’elenco delle domande di annotazione inviate
dall’utente per via telematica, stampato a tale fine.
Il termine iniziale del procedimento in esame, dunque, inizia a decorrere dalla data di
deposito del titolo; da questo momento sorge l’obbligo per l’Ufficio di avviare l’attività
procedimentale che si articola in tre momenti distinti: a) verifica della eseguibilità o
meno della domanda di annotazione; b) liquidazione dei tributi dovuti e relativa
comunicazione formale all’interessato; c) esecuzione della formalità ed annotazione in
calce alla nota originale.
4.1.3. Liquidazione
Una volta effettuato l’esame della domanda e del relativo titolo ed accertata
l’eseguibilità della formalità di annotazione anche sotto il profilo sostanziale, l’Ufficio
liquida i tributi dovuti e comunica formalmente al soggetto richiedente il relativo
ammontare, ove quest’ultimo non abbia provveduto a seguito di preavviso telematico.
Dalla data di comunicazione al richiedente dei tributi dovuti, poiché la prosecuzione
del procedimento è subordinata al pagamento degli stessi, il termine di conclusione
del procedimento (90 gg.) – in quanto riferito in via esclusiva all’attività
procedimentale - deve considerarsi sospeso, in coerenza con quanto previsto per le
ipotesi di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 241/90.
D’altra parte, una volta accertata l’eseguibilità dell’annotazione, e liquidati i tributi
dovuti, l’Ufficio non è chiamato a svolgere attività ulteriori, almeno fino al momento
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del pagamento dei tributi liquidati. In estrema sintesi, nel momento in cui la
prosecuzione dell’attività procedimentale è normativamente condizionata dal
compimento di determinate attività da parte del soggetto interessato (nella specie
pagamento dei tributi dovuti per l’esecuzione della formalità di annotazione), il
termine per la conclusione del procedimento non può che ritenersi sospeso.
Il pagamento potrà essere effettuato anche in via telematica, con le stesse modalità
previste per l’autoliquidazione dei tributi afferenti le formalità di trascrizione e
iscrizione.
Una volta avvenuto il pagamento, riprende a decorrere il termine di 90 gg. previsto
per la conclusione del procedimento (annotazione a margine della formalità
ipotecaria).
Al riguardo, si evidenzia l’opportunità di precisare, nella comunicazione relativa alla
liquidazione dei tributi dovuti, che il termine procedimentale deve ritenersi sospeso
fino alla data di avvenuto pagamento con le modalità di cui al decreto legislativo n.
237/97 o per via telematica.
Qualora, anche successivamente alla comunicazione della liquidazione, l’utente
manifesti espressamente la volontà di ritirare la domanda di annotazione a suo tempo
presentata, l’Ufficio provvederà a restituire al richiedente il titolo depositato.
4.1.4. Fattispecie particolari
Se dall’esame della documentazione prodotta emergono evidenti incongruenze, errori
ovvero la documentazione fornita risulta incompleta, l’Ufficio ne dà comunicazione
all’utente, per via telematica, indicando le modalità per l’integrazione o la
regolarizzazione della documentazione prodotta.
Parimenti, qualora il Conservatore ritenga di non eseguire la formalità ai sensi
dell’articolo 2674 c.c., l’Ufficio ne dà segnalazione per via telematica al richiedente,
che provvederà a ritirare il titolo cartaceo depositato e la domanda recante in calce le
motivazioni del rifiuto.
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4.1.5. Esecuzione delle domande di annotazione
Non appena ricevuto il pagamento dei tributi liquidati, l’Ufficio provvede
tempestivamente ad eseguire la formalità di annotazione.
In particolare, per quanto riguarda i pagamenti effettuati per via telematica, gli stessi
si considerano eseguiti quando l’Ufficio riceve l’informazione dell’avvenuta disposizione
di pagamento per via telematica.
E’ onere dell’Ufficio verificare giornalmente lo stato dei pagamenti effettuati, ai fini
della esecuzione delle relative formalità di annotazione; si rammenta in proposito che
il pagamento disposto per via telematica è considerato effettuato se sono
correttamente indicate le coordinate bancarie.
L’Ufficio dovrà inoltre verificare l’esito dei pagamenti telematici, analogamente a
quanto previsto per il pagamento dei tributi determinati in autoliquidazione (cfr., in
proposito, il paragrafo 8 della circolare 3/2002).
In caso di esito negativo del pagamento, gli Uffici provvedono all’emissione di un
apposito avviso di liquidazione, per i tributi di propria competenza, utilizzando le
medesime modalità previste per l’ipotesi di autoliquidazione insufficiente.
5. PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL TITOLO AI FINI DELL’ESECUZIONE
DELLE FORMALITA’ IPOTECARIE
Fra le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento in esame vi è la previsione
relativa alla presentazione del titolo per via telematica al Conservatore dei registri
immobiliari per l’esecuzione delle relative formalità.
L’articolo 7 del decreto 6 dicembre 2006 disciplina infatti analiticamente le modalità di
tale presentazione, rinviando a successivi provvedimenti - da emanarsi dal Direttore
dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, secondo quanto
previsto dall’articolo 16 della legge 52/85 - l’attivazione del regime di obbligatorietà e
di un regime transitorio di facoltatività, a titolo sperimentale, nonché l’approvazione
delle relative modalità di trasmissione, procedure e specifiche tecniche.
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Con specifico riferimento al periodo transitorio, il comma 3 della disposizione introduce
una particolare disciplina per la regolamentazione dell’ordine di presentazione delle
predette formalità, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 2678 c.c..
Si ritiene peraltro utile chiarire che, sino a quando non sarà attivata la procedura di
trasmissione telematica del titolo, le formalità nei registri immobiliari si intendono
richieste al momento della presentazione o del deposito del titolo in forma cartacea,
giusta quanto previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.
In considerazione dei riflessi che le presenti istruzioni determinano sull’attività del
Conservatore, la scrivente ha ritenuto opportuno sottoporre il contenuto della
presente circolare all’attenzione del Ministero della Giustizia, titolare del potere di
vigilanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 della legge 52/85.
Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali, per quanto di competenza, vorranno
assicurare il puntuale adempimento e la corretta applicazione della presente circolare.
(Circolare 3/T)
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