L’articolo 32bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
introdotto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio
2007, l’applicazione del regime di franchigia per i contribuenti persone fisiche che hanno
realizzato nell’anno solare precedente, o in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un
volume d’affari nell’anno, non superiore a 7.000 euro.
Il versamento dell’imposta dovuta, per effetto della rettifica di cui all’articolo 19 bis
del decreto 633/1972, è effettuato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate annuali da corrispondere entro il termine
previsto per il versamento del saldo, a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la
modifica del regime prescelto.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
“6492”, denominato “ IVA derivante da rettifica per i contribuenti minimi in
franchigia di cui all’articolo 32bis DPR 633/1972”.
Nella compilazione del modello F 24, il codice deve essere esposto nella sezione
erario, con indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno in cui è stata operata la
rettifica espresso nella forma AAAA.
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