La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi 1234-1237), ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.
In particolare, per l'anno finanziario 2007, sono previste le seguenti possibilità di destinazione:
a. sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Per ciascuna delle tipologie di soggetti destinatari del 5 per mille dell'Irpef sarà predisposto un apposito elenco; in particolare:
· per i soggetti di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate predisporrà l'elenco sulla base delle domande che gli interessati faranno pervenire entro il prossimo 20 marzo, utilizzando il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile su www.agenziaentrate.gov.it
· per gli enti di cui alle lettere b) e c), il ministero dell'Università e della Ricerca e il ministero della Salute provvederanno alla predisposizione dei rispettivi elenchi e alla trasmissione degli stessi in via telematica all'Agenzia.
Per i soggetti di cui alla lettera a), a fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe tributaria.
Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti al riparto della quota del 5 per mille.
Nel caso siano state inviate più domande per lo stesso soggetto, farà fede l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.
Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne l'annullamento, sempre entro il termine del 20 marzo, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.
Il modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è suddiviso in quattro sezioni:
1. nella prima occorre riportare i dati dell'ente; in particolare, occorre indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è presentata la domanda. Non verranno accolte le domande che contengono in questa sezione codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe tributaria
2. nella seconda deve essere barrata la casella relativa alla tipologia del soggetto, fra quelle previste dalla citata lettera a) del comma 1234 della legge n. 296/2006, per il quale viene presentata la domanda. E' obbligatorio barrare una sola casella
3. nella terza vanno indicati i dati relativi al legale rappresentante firmatario e, in particolare, codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale
4. la quarta riguarda l'impegno alla presentazione ed è riservata agli intermediari abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni, che presentano la domanda per conto dei loro clienti. In caso di compilazione, è obbligatoria l'indicazione sia del codice fiscale dell'intermediario sia della data dell'impegno a presentare la domanda
L'elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle domande validamente accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.
Il predetto elenco sarà pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 23 marzo sul proprio sito internet, con indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto.
Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, non oltre il 2 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.
Una volta esaminate le richieste di correzione, l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dall'Agenzia sul predetto sito, in forma definitiva, entro l'11 aprile 2007.
Qualora nell'attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l'invio della domanda.
In particolare, i soggetti titolari di partita Iva devono utilizzare il modello AA7/8 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che può essere presentato, oltre che a un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il modello AA7/8 è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet delle Entrate, alla voce modulistica/modelli di dichiarazione.
I non titolari di partita Iva devono invece utilizzare il modello AA5/5 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere presentato all'ufficio delle Entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.
Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe tributaria, è necessario rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate (titolari di partita Iva) ovvero all'ufficio competente sulla base del domicilio fiscale (non titolari di partita Iva), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.
A partire dallo scorso 6 marzo, è aperto il canale per l'invio telematico dei modelli per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007):
· Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 e successive modificazioni
· associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1-4, della legge 383/2000
· associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460/1997.
Questi enti, purché trasmettano l'iscrizione e questa venga accettata dal sistema, saranno beneficiari del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a scelta del contribuente, come già previsto per l'anno 2006. La scadenza per l'invio è fissata al 20 marzo 2007.
La domanda andrà trasmessa anche da quei soggetti che l'hanno già presentata lo scorso anno.
L'invio è obbligatoriamente telematico e può essere effettuato:
· direttamente, avvalendosi dei canali Fisconline o Entratel
· tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica per conto del contribuente.
Per quanto riguarda le successive lettere b) e c) del suddetto comma 1234, riguardanti enti della ricerca scientifica e dell'università ed enti della ricerca sanitaria, saranno il ministero dell'Università e della Ricerca e quello della Salute a predisporre i rispettivi elenchi trasmettendoli in via telematica all'Agenzia.
L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito il software CPM2007 (versione 1.0.0 del 6 marzo 2007, fornito per utenti Windows e per utenti Macintosh) per la compilazione della domanda di iscrizione, nella sezione Software - Comunicazioni e domande, alla voce Domanda 5 per mille. Come di consueto, è possibile effettuare il download scegliendo tra due server ftp.
Per il sistema operativo Windows, il programma necessita della preventiva installazione della Virtual Machine Java j2re-1_3_1_13-windows-i586.exe, che può essere già presente sulla postazione se l'utente si avvale di altri software forniti dall'Agenzia; è un file di grandi dimensioni (5.377 KByte), perciò, se si dispone di una connessione internet lenta, è consigliabile verificarne la presenza nella voce Installazione applicazioni del Pannello di controllo per assicurarsi che non sia già installata.
Durante l'installazione della Java VM viene proposta l'associazione al browser; occorre assicurarsi che la casella a fianco del nome del browser sia deselezionata perché questa non interferisca con altre applicazioni già utilizzate.
Per il sistema operativo Macintosh, il file Java è denominato Java1.3.1Update1.dmg.bin, di 21.154 KBytes.
Richiamando una nuova domanda, si avvierà la compilazione guidata iniziale, dove verrà richiesto il codice fiscale dell'ente. Questo deve essere attribuito e ancora in vigore; se la ricevuta evidenzia che esso non risponde a questi requisiti, sarà necessario effettuare la correzione dei dati necessari (presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia se titolari di partita Iva, presso l'ufficio competente sulla base del domicilio fiscale se non titolari), e successivamente ritrasmettere la domanda.
Nel Frontespizio occorrerà scegliere il tipo di ente tra le opzioni proposte e inserire i dati anagrafici e la residenza del rappresentante, oltre eventualmente alla data dell'impegno alla trasmissione telematica, se il codice fiscale di un intermediario è già stato impostato nel Profilo utente.
La funzione di stampa si attiverà solo alla fine della compilazione.
Alla conferma del riepilogo, verrà prodotto il file che, sottoposto ad autentica per gli utenti Entratel o alla preparazione per gli utenti Fisconline, potrà essere trasmesso telematicamente.
Nel caso di accettazione, da parte del sistema, di un invio erroneo è possibile annullare lo stesso - sempre entro la data del prossimo 20 marzo 2007 - utilizzando le seguenti funzioni:
· per gli utenti Fisconline che accedono al sito del servizio telematico dalla pagina cui si accede da Strumenti - Richiesta annullamento, selezionando nell'elenco dei documenti la voce iscrizione all'elenco dei sogg. art. 1, comma 337, L.266/05
· per gli utenti Entratel tramite la funzione interna all'applicazione Documenti - Annulla.
Occorrerà in entrambi i casi indicare il numero di protocollo del file erroneamente trasmesso, reperibile sulla ricevuta. A seguito di questa operazione, Entratel produrrà un file di annullamento da trasmettere, per il quale verrà rilasciata la relativa ricevuta.
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