Creare uno "spazio unico europeo" dell’informazione, rafforzare l’innovazione e gli investimenti in Ict, costruire una società europea dell’informazione basata sull’inclusione "che offra servizi pubblici di elevata qualità e che promuova la qualità della vita". Sono queste le tre priorità indicate dalla Commissione europea nel 2005 nel nuovo quadro strategico "2010 una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione".
In questo contesto di sviluppo delle tecnologie informatiche, la posta elettronica certificata (Pec), i documenti informatici e i siti internet rappresentano alcuni dei principali strumenti di interazione tra il cittadino e la Pubblica amministrazione.
In Europa, secondo dati Cnipa relativi al 2005, il 21 per cento dei cittadini utilizza Internet per ottenere informazioni dalla PA, così come il 56 per cento delle imprese con più di dieci addetti utilizza Internet per relazionarsi con la Pubblica amministrazione.
Sempre secondo dati Cnipa (2006) riferiti al 2004, soltanto i siti
web gestiti dalla PA italiana ammontavano a 767, con un totale di visite all’anno pari a 285 milioni, ed è aumentato (+ 44,5 per cento) il numero di transazioni on line tra gli utenti e la Pubblica amministrazione per i soli servizi ad accesso controllato (172 milioni del 2004 contro i 119 del 2003).

Internet e tutela della privacy
E se l’analisi di questi dati conferma la crescita di Internet, strumento di incontro della domanda e dell’offerta di servizi, nel settore pubblico e privato, è anche vero che quell’idea di infinito che si nasconde dietro la ragnatela rappresentata dalla “rete delle reti” può trasformarsi, talvolta, in un sistema capace di ledere la riservatezza. Un aspetto questo ancora più preoccupante se attuato sui luoghi di lavoro siano essi pubblici o privati. Per questo motivo, il garante per la protezione dei dati personali, considerati i reclami, le segnalazioni e i quesiti pervenuti in merito al trattamento di dati personali effettuati da datori di lavoro riguardo all’uso degli strumenti telematici e informatici da parte dei lavoratori, ha deciso di correre ai ripari. Il provvedimento, che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene una serie di linee guida a cui le aziende pubbliche e private dovranno attenersi per evitare di ledere i diritti dei lavoratori.

Informazione chiara e dettagliata
"
Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi". Questa frase, pronunciata più di cinquecento anni fa da Galileo Galilei, autore oltre a numerose invenzioni del "Dialogo sui massimi sistemi del mondo", ritorna di preponderante attualità anche in questo caso.
La prima cosa di cui si è preoccupato il garante, considerata la delicatezza delle materia, è informare in modo chiaro e dettagliato i lavoratori in merito alle modalità di utilizzo della Rete e della posta elettronica. E sul punto sembra non aver avuto dubbi, se ha deciso di scegliere la strada della collegialità. Infatti, la definizione delle regole per l’uso di Internet e della posta elettronica passa attraverso l’elaborazione di un disciplinare interno, aggiornato periodicamente, elaborato senza fare ricorso a formule generiche. L’utilizzo della rete interna rappresenta il canale privilegiato a cui fare ricorso per la sua pubblicizzazione con apposite affissioni sui luoghi in cui si esplica l’attività professionale secondo le modalità espressamente indicate dallo Statuto dei lavoratori.

Semaforo rosso a lettura e registrazione di mail e pagine web
Il
provvedimento (deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007) punta tra l’altro l’attenzione sulla lettura e registrazione delle pagine web visitate dal lavoratore e sulle e-mail all’interno delle quali possono nascondersi informazioni sensibili sui dipendenti e contenuti a carattere privato. Questi due elementi sono rigorosamente vietati in quanto potrebbero configurare un controllo a distanza dell’attività professionale, vietato dallo Statuto dei lavoratori. E, per evitare intrusioni nella vita privata, sono state auspicate anche misure tecnologiche e organizzative. L’obiettivo, anche in questo caso, è prevenire la possibilità, prevista soltanto in casi limitati e del tutto eccezionali, di analizzare il contenuto della navigazione sul web e di aprire alcuni messaggi di posta elettronica.

Internet e posta elettronica
Prevenire il rischio di un utilizzo improprio delle pagine
web e della posta elettronica. E’ questo il principio a cui deve uniformarsi l’azione del datore di lavoro nella predisposizione di misure adeguate.
In particolare, per quanto concerne Internet, si richiede espressamente di individuare preventivamente i siti correlati o meno alla prestazione lavorativa, utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, come l’accesso a specifici siti appositamente inseriti in una sorta di
black list o il download di determinati tipi file (ad esempio, multimediali).
Per quanto riguarda la posta elettronica, invece, è auspicabile che l’azienda renda disponibili indirizzi condivisi tra più lavoratori sì da rendere chiara la natura non privata della corrispondenza, valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro) destinato a un uso personale, preveda, in caso di assenza del lavoratore, la possibilità di ricorrere a messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi, fare in modo che il dipendente possa essere nelle condizioni di delegare a un altro lavoratore (fiduciario) la verifica del contenuto dei messaggi che gli sono stati indirizzati, inoltrando al titolare quelli ritenuti di rilievo in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore e di necessità connesse all’attività professionale.

Maggiori garanzie per il segreto professionale
Il segreto professionale è l’obbligo di non rivelare quelle informazioni che rivestono natura di segreto in quanto acquisite nell’ambito di un rapporto fiduciario. Trova il suo fondamento in un dovere etico, legato cioè al rispetto della persona; deontologico, stabilito da un comportamento professionale; giuridico, sancito dall’articolo 622 del codice penale e dalla legge 675 del 1996 sulla
privacy. Ebbene, anche su questo particolare aspetto, il garante ha chiesto di specificare le misure da adottare per quelle realtà lavorative in cui trova esplicita applicazione il rispetto del segreto professionale.

Fonte: Gianluca Di Muro Agenzia Entrate

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