Oggetto:
Istanza di interpello - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - l'ALFA S.r.l.
Testo:
La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello
formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui
l'ALFA S.r.l. (di seguito "la societa'") ha chiesto chiarimenti in merito al
trattamento tributario ai fini IVA della fattispecie di seguito esposta.
Quesito
La societa' istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai
fini IVA, che deve adottare per l'acquisto di un terreno edificabile di
proprieta' di un produttore agricolo in regime di esonero IVA.
La societa' chiede inoltre quali siano per il cedente gli obblighi,
ai fini delle imposte sui redditi, derivanti dalla predetta cessione.
Soluzione prospettata
L'istante intende, in considerazione delle precisazioni fornite dalle
risoluzioni n. 450313 del 20/11/1992, n. 137 del 7/5/2002, e della Sentenza
della Corte di Cassazione n. 10943 del 6/7/1999, adottare il seguente
comportamento: una volta accertato il requisito della coincidenza tra la
titolarita' dell'impresa agricola e la proprieta' del terreno, emettere
autofattura ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72, con
l'aliquota ordinaria del 20 per cento; versare al cedente l'imposta esposta
nell'autofattura; effettuare l'annotazione separata del documento emesso nel
registro degli acquisti e portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19, del
D.P.R. 633/72, l'imposta versata al cedente.
Per quanto di competenza del cedente l'istante ritiene che lo stesso
debba: trattenere l'imposta percepita; conservare l'autofattura emessa dal
cessionario; continuare ad avvalersi del regime di esonero IVA previsto per
i produttori agricoli; assoggettare a tassazione il reddito derivante dalla
cessione, non ai sensi dell'art. 67, lettera b), del TUIR, come indicato
nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 137 del 7 maggio 2002, in
quanto la normativa e' stata novellata dall'art. 36, comma 7 bis del D.L.
223/06.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione 7 maggio 2002, n. 137/E, in adesione al
consolidato orientamento giurisprudenziale, si e' chiarito che la cessione
del terreno edificabile appartenente ad un'impresa agricola deve essere
assoggettato ad IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente
destinato alla produzione agricola.
La vendita di un terreno solo parzialmente edificabile con
pattuizione di un prezzo indistinto, al contrario, non e' soggetta all'IVA
(vedi risoluzione 10 settembre 1991, prot. 430065).
Nell'esposizione del quesito non viene precisato se il terreno
oggetto di cessione sia totalmente edificabile, ne' se sia stato utilizzato
dal cedente nell'ambito della propria attivita' di produttore agricolo.
Solo al ricorrere di entrambe le predette condizioni, infatti, la
cessione e' soggetta ad IVA. In caso contrario, scontera' l'imposta di
registro in misura proporzionale.
Ove l'operazione rientri nel campo di applicazione dell'IVA, si pone
la questione delle modalita' con cui tale imposta deve essere assolta,
tenuto conto del fatto che il cedente si trova in regime di esonero.
Al riguardo si segnala che la disciplina del settore agricolo e'
stata recentemente modificata dall'art. 2, comma 31, del decreto legge 2
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ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286 (commentato nella circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E,
consultabile tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it). In particolare, e' stato previsto un unico
limite di volume di affari entro il quale opera il regime di esonero dei
produttori agricoli, indipendentemente dall'ubicazione dell'attivita'
agricola svolta dallo stesso contribuente e, nel contempo, e' stato abrogato
il regime semplificato previsto dal terzo periodo del previgente comma 6 del
citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il novellato comma 6 dell'art. 34 del DPR 633 del 1972 prevede un
regime di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli che
nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000
euro (limite piu' elevato rispetto a quello precedentemente in vigore pari a
2.582,28 euro), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al citato
decreto n. 633 del 1972.
I produttori agricoli con tale volume d'affari, pertanto, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e
contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e
presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione annuale
dei dati IVA. Resta fermo l'obbligo di numerazione e conservazione delle
fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle
importazioni, nonche' delle fatture di vendita emesse per loro conto dai
cessionari o dai committenti. Inoltre e' prevista l'applicazione delle
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione (stabilite con
decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole) per l'espressa deroga contenuta nell'ultima parte del
primo comma dell'art. 34 alla generale applicazione delle aliquote proprie
dei beni ceduti.
Tale regime fiscale comporta per i cessionari e i committenti
soggetti passivi d'imposta, che acquistano beni o utilizzano servizi dai
produttori agricoli "esonerati", l'obbligo di emettere un'autofattura con le
modalita' e nei termini dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi,
unitamente al prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta
calcolata secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di
compensazione dei prodotti agricoli.
Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, cosi'
determinata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la
fattura a norma dell'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia
al produttore agricolo. L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento
dell'imposta, tratterra' l'imposta incassata a titolo di compensazione
dell'imposta assolta sugli acquisti.
Con le risoluzioni ministeriali 13 gennaio 1981, n. 384076 e 20
novembre 1992, n. 450313 e' stato precisato che per gli acquisti di prodotti
non compresi nella prima parte della tabella A (nella specie tartufi e beni
strumentali - trattore - usati), presso produttori agricoli in regime
d'esonero, il cessionario deve comunque emettere autofattura in luogo del
cedente, con indicazione dell'aliquota di imposta propria dei beni oggetto
della vendita.
Dunque nel caso in esame, qualora sussistano le condizioni per
l'assoggettamento ad IVA della cessione del terreno in questione, il
cessionario dovra' emettere autofattura ai sensi dell'art. 21, applicando
l'aliquota ordinaria, e versare l'imposta al cedente.
Da parte sua, il produttore agricolo e' tenuto a versare l'imposta
riscossa dal cessionario, dopo avere detratto l'IVA assolta all'acquisto dei
beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente afferenti le operazioni
stesse.
Come chiarito nella circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, qualora
l'ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole superi, in corso
d'anno, il terzo delle operazioni complessive effettuate dall'imprenditore
agricolo, comprensive di quelle relative a beni ammortizzabili, cessa il
regime di esonero, con la conseguenza che potrebbe derivarne un debito
d'imposta relativo all'anno stesso, qualora tale superamento venga
confermato a fine anno.
Al riguardo, ai fini degli adempimenti che ne possono derivare, e'
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stato precisato che, ferma restando l'applicazione per l'intero anno solare
delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione alle
cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate e fermo restando altresi'
l'obbligo di fatturazione da parte del cessionario o committente, qualora
alla fine dell'anno si riscontri l'effettivo superamento di detto limite di
un terzo ed a prescindere dal volume d'affari realizzato, l'agricoltore
dovra' osservare i seguenti adempimenti:
1) annotazione riepilogativa in apposito registro tenuto ai sensi
dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, (totale imponibile e totale imposta
- con estremi delle fatture di riferimento) distinta a seconda delle
percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute (autofatture)
per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate nell'anno;
2) annotazione riepilogativa separata dalla precedente, in apposita
sezione del medesimo registro di cui al punto 1) (ammontare complessivo
imponibile distinto per aliquota d'imposta applicata e totale imposta) delle
fatture ricevute con estremi delle fatture di riferimento (autofatture) per
le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell'anno;
3) annotazione riepilogativa dell'ammontare imponibile dei
corrispettivi e delle relative imposte, distinti secondo l'aliquota
applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli nonche' alle
cessioni di altri beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'anno
nei confronti di privati consumatori senza emissione della fattura;
4) annotazione riepilogativa in altra sezione distinta del medesimo
registro di cui al punto 1) delle fatture e bollette doganali relative agli
eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente
utilizzati per l'effettuazione delle operazioni diverse, distinta per
aliquota d'imposta assolta.
Tutte le suddette annotazioni devono essere effettuate entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale, cui e' tenuto il
produttore agricolo.
Infatti, nel caso in cui tali operazioni diverse superino il terzo
del totale delle operazioni l'agricoltore in esonero, pur mantenendo
nell'anno la possibilita' di applicare le percentuali di compensazione nelle
vendite di prodotti agricoli, deve annotare tutte le operazioni e deve
presentare la dichiarazione IVA, inserendo nella sezione 1 del quadro VE (e'
stato considerato il modello IVA 2007) le cessioni di prodotti agricoli e
nella sezione 2 le operazioni diverse. Poi nel quadro VG indichera' al rigo
VG50 l'ammontare imponibile e l'imposta delle cessioni di prodotti e servizi
diversi da quelli agricoli (gia' compresi nella sezione 2 del quadro VE) e
nel rigo VG62 la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni non
ammortizzabili e servizi diretti esclusivamente alla realizzazione delle
operazioni diverse e dovra' provvedere al versamento dell'imposta dovuta.
Relativamente al regime applicabile nell'anno successivo a quello di
superamento del terzo, la circolare n. 328 del 1997 ha precisato che occorre
sempre fare riferimento al volume d'affari complessivamente conseguito,
tenendo presente, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633 del 1972, che solo
a tali fini devono ritenersi escluse le cessioni di beni ammortizzabili.
Si ricorda che i terreni, ancorche' edificabili, non rappresentano
beni ammortizzabili come chiarito nella risoluzione 11 luglio 1996, n. 113/E.
Si precisa, infine, che alla cessione di terreni edificabili si
applica, ai fini delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art.
67, lett. b) del TUIR, che non e' stato novellato, sul punto, dal D.L. n.
223, del 2006.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza
presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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