Disabili – Intestazione dei veicoli

D. A chi devono essere intestati gli autoveicoli per poter beneficiare delle agevolazioni previste per i disabili?

R. I veicoli agevolabili per i disabili possono essere acquistati direttamente dai soggetti stessi ovvero dai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Iva – Aliquota agevolata

D. Si segnala il caso di una casa di abitazione di proprieta’ del marito, con concessione edilizia per ristrutturazione (recupero sottotetto) intestata al marito, che usufruisce quindi di IVA agevolata 10% a regime. Nel caso in cui la moglie convivente paghi parte delle spese e le fatture vengano a lei intestate, ha diritto anche essa ad avere l’IVA al 10%?

R. La tabella “A”, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972 - pdf, nell’elencare i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, prevede, al numero 127-quaterdecies), le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge n. 457/1978 - pdf, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo. Si tratta, in particolare, degli interventi di recupero e risanamento conservativo, nonché degli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali, evidentemente, in presenza di idonea convenzione tra le parti (contratto d’appalto), è applicabile la suddetta aliquota agevolata, anche in presenza di soggetto che sostiene materialmente la spesa diverso rispetto al proprietario dell’immobile. In tal caso, il documento fiscale rilasciato dall’impresa appaltatrice dovrà opportunamente contenere i dati relativi all’ubicazione del fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione.

Nuove iniziative produttive – Familiari a carico

D. Ho aderito al regime agevolato delle nuove iniziative produttive di cui alla legge 388/2000, articolo 13. Poiche’ il reddito relativo non partecipa al reddito complessivo, posso essere considerato a carico avendo solo redditi di fabbricati per complessivi 2.300 euro?

R. Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 comma 3 (da intendersi ora ai fini delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all’articolo 12 del nuovo Tuir - pdf), occorre tenere conto anche del reddito di cui all’oggetto, come espressamente stabilito dal comma 7 dello stesso articolo 13. Si veda, altresì, la circolare n. 1/E del 3/01/2001 - pdf.

Prima casa – Acquisto da parte del coniuge

D. Coniugi in separazione dei beni, di cui uno gia’ in possesso (proprieta’ quota 1/1) di un appartamento acquistato con agevolazioni prima casa. Vorrei sapere se il coniuge nullatenente puo’ acquisire un appartamento nello stesso o in altro comune godendo delle agevolazioni prima casa.

R. I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa si applicano a condizione che al momento dell’acquisto si abbiano tutti i requisiti previsti dal Dpr 131/86 (articolo 1 della tariffa, nota II-bis) - pdf: residenza nel comune o dichiarazione di trasferirla entro 18 mesi; dichiarazione di non possedere altra abitazione nel comune o di altra abitazione o porzione di abitazione in tutto il territorio nazionale acquistata con i benefici prima casa. Pertanto, nel caso in cui il coniuge che intende acquisire l’immobile possieda i requisiti suddetti potrà beneficiare dell’agevolazione “prima casa” (vedi circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 - pdf, paragrafo 2).

Prima casa – Decadenza

D.Quando si decade dall’agevolazione prima casa?

R.Si perdono i benefici per l’acquisto dell’abitazione principale quando non viene trasferita la residenza nel comune dove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, ovvero viene venduto o donato l’immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, a meno che entro un anno si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. La decadenza dai benefici comporta il recupero della differenza dell’imposta non versata, oltre agli interessi sulla maggiore imposta dovuta e la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.

Nuove iniziative produttive – Ritenute d’acconto

D. Ho aderito al regime agevolato di cui alla legge 388 del 2000. E’ corretto non operare ritenute d’acconto del 20% alla emissione di fatture attive? Quali spese possono essere dedotte? In particolare: interessi passivi mutuo prima casa, spese acquisto macchina, spese di rappresentanza, cellulare e sanitarie. con questo regime fiscale dovro’ versare il 10% o il 15% Irpef?

R. E’ corretto non operare le ritenute. Le spese deducibili sono le stesse previste per i regimi ordinari del Tuir. L’imposta al 10% o 15% non transita al quadro RN. Gli oneri indicati nel quadro RP incidono solo su eventuali altri redditi indicati al quadro RN.

Prima casa – Locato successivamente

D. Un mio parente sta per acquistare un’abitazione e intende usufruire delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Per procedere all’acquisto, tale soggetto provvedera’ a stipulare un mutuo, anche in questo caso utilizzando le agevolazioni fiscali “'prima casa”. Qualora il suddetto soggetto intendesse - successivamente all’acquisto e alla stipula dell’atto di mutuo - procedere a locare il bene immobile potra’ comunque usufruire delle detrazioni degli interessi versati annualmente a fronte del suddetto contratto di mutuo?

R. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costituivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse (agevolazioni “prima casa”), devono ricorrere le condizioni previste dalla nota II-bis, alla Tariffa, parte 1, articolo 1, del Dpr n. 131/1986 - pdf (vedi circolare 38/E del 2005 - pdf). Per quanto riguarda la detrazione degli interessi passivi, le condizioni previste sono quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986 - pdf. In entrambi i casi, tra le condizioni stesse, c’è quella del trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile o che quest’ultimo divenga l’abitazione principale, quindi con la locazione dell’immobile non è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi.

Prima casa – Possesso di immobile in altro comune

D. Intendo acquistare la prima casa nel comune di residenza di Milano e vorrei sapere se posso chiedere il regime di tassazione agevolato previsto per la prima casa, considerando che possiedo in altro comune in provincia di Savona il 25 per cento di un appartamento di due locali ereditato alla morte di mio padre, mentre il 75 per cento e’ detenuto da mia madre anch’essa residente a Milano.

R. La risposta al quesito è affermativa. Infatti, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) possono essere chieste anche in presenza di un altro immobile ricevuto per successione o donazione beneficiando delle medesime agevolazioni (circolare 44/E del 7 maggio 2001 - pdf), nel caso ovviamente ricorrano tutte le altre condizioni di legge.

Prima casa – Unità immobiliari contigue

D. Ho acquistato due unita’ immobiliari contigue (che al catasto risultano distinte) fruendo dell’agevolazione prevista per la prima casa. Mi e’ stato detto che, al fine di non perdere l’agevolazione fruita, e’ necessario procedere ad accatastare le due unita’ come un unico immobile. Vorrei una conferma in tal senso.

R. Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 18 agosto 2005, n. 38/E - pdf, nel caso di acquisto contestuale o anche successivo di un appartamento contiguo a quello già posseduto si fruisce dei benefici fiscali “prima casa”, a condizione che dopo l’accorpamento l’abitazione sia accatastata come unica e conservi i requisiti di casa non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Prima casa – Vendita entro 5 anni

D. Il 31/05/2001 ho acquistato un appartamento con le agevolazioni prima casa. il 13/06/2001 ho trasferito la residenza nella casa acquistata. L’atto di compravendita e’ stato registrato dal notaio il 16/06/2001. Vorrei sapere quale data devo considerare ai fini del compimento dei 5 anni di residenza?

R. L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Tutoraggio – Studi di settore

D. Sono un praticante avvocato, codice attivita’ 74111, ho optato per il tutoraggio. Quando dovro’ compilare la dichiarazione, devo compilare anche lo studio di settore?

R. Come chiarito al punto 8 della circolare n. 39 del 2003 - pdf, i contribuenti che si avvalgono delle disposizioni agevolative introdotte dall’articolo 13 della legge 388 del 2000 - pdf (nuove iniziative di lavoro autonomo e d’impresa), sono assoggettati agli studi di settore, se previsti per l’attività da essi esercitata. Nel caso in esame, per il codice attività 74.11.1, è stato approvato lo studio di settore TK01U.

Contratti, ristrutturazioni edilizie

Contratto di comodato – Registrazione

D. Il contratto di comodato ad uso gratuito di un immobile puo’ essere stipulato verbalmente? In tal caso, e’ obbligatoria la registrazione del contratto?

R. La risoluzione n. 14 del 2001 - pdf prevede che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.

Contratto di locazione – Imposta di bollo (1)

D. Devo registrare un contratto di locazione. Qual e’ l’importo delle marche da bollo da applicare?

R. Dall’1/6/2005, il costo della marca da bollo per i contratti di locazione, da applicare ogni quattro facciate scritte e comunque ogni cento righe, è pari a 14,62 euro.

Contratto di locazione – Imposta di bollo (2)

D. La tassa di circolazione autoveicoli e la tassa raccolta rifiuti sono deducibili per cassa o per competenza?

R. In relazione al quesito formulato, la informiamo che per i titolari di partita Iva l’articolo 99, comma 1, del Tuir - pdf cita: “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. Quindi, la tassa di circolazione e la tassa rifiuti sono deducibili secondo il principio di cassa.

Contratto di locazione - Imposta di registro – Risoluzione anticipata – Adempimenti

D. Quali sono gli adempimenti in materia di imposta di registro in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione?

R. Il pagamento dell’imposta di registro per una disdetta anticipata del contratto, pari a 67 euro, va effettuata tramite F23, utilizzando il codice tributo 113T.

Imposta di registro – Verbali rilascio immobile – Registrazione

D.I verbali di rilascio di un immobile a seguito di convalida di intimazione di sfratto per morosita’ vanno registrati?

R.Per le ordinanze di convalida delle intimazioni di sfratto per morosità, rimane ancora valido quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 8 del 22/1/1986 - pdf, cioè che non rientrano tra gli atti per i quali non vi è obbligo della registrazione.

Locazione immobili strumentali – Imposta di registro – Area destinata al parcheggio

D. Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal decreto n. 223/2006, un soggetto titolare di partita IVA che da’ in locazione ad altri soggetti (alcuni titolari di partita IVA altri no) un’area destinata al parcheggio di autoveicoli, deve assolvere l’imposta di registro?

R. Si evidenzia che il n. 8) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 - pdf, per la parte inerente “le aree destinate a parcheggio, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria”, non è stato oggetto delle modifiche introdotte dall’articolo 35, comma 8, del Dl 223/2006 - pdf convertito nella legge 248/2006. Le locazioni di tali aree non rientrano tra le operazioni esenti dall’Iva previste all’articolo 10 del citato Dpr 633/1972 e, pertanto, sono operazioni imponibili soggette a Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento. Ne consegue l’applicabilità degli articoli 40 - pdf e 5 del Dpr 131/1986 - pdf ovvero l’alternatività Iva/Registro e l’eventuale registrazione, in caso d’uso.

Registrazione contratto di locazione – Contratto preliminare – Imposta di registro

D. Dovrei registrare un contratto preliminare di locazione commerciale per un immobile da costruire. I dati principali di questo contratto sono: data stipula 01/08/2006, decorrenza 30/07/2007, canone annuo 96.000,00 euro, entrambi i contraenti sono persone giuridiche (in particolare, s.r.l.). Qual e’ l’importo dell’imposta di registro da versare?

R. Il contratto preliminare di locazione commerciale per un immobile da costruire sconta l’imposta di registro in termine fisso nella misura di 168,00 euro, così come stabilito dal Dpr n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro), tariffa, parte prima, articolo 10 - pdf.

Registrazione contratto di locazione – Imposta di registro – Rimborso

D.Ho fatto il versamento con modello F23 per la registrazione di un contratto di locazione ma ho sbagliato i codici. Ho quindi rifatto il versamento. Vorrei conoscere la procedura per ottenere il rimborso.

R. Il rimborso dell’imposta di registro erroneamente versata è disciplinato dall’articolo 77 del Dpr 131/1986 - pdf, che stabilisce per la richiesta il termine di decadenza di tre anni dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda di rimborso redatta in carta semplice, deve essere presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, corrispondente al codice ufficio indicato nel modello F23, che ne rilascia ricevuta. L’istanza può anche essere spedita a mezzo plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

Ristrutturazioni edilizie – Comunicazione – Compilazione

D. Avrei bisogno di alcune delucidazioni per la compilazione della comunicazione ai fini della detrazione del 36 per cento. si chiede: 1) l’unica scadenza per l’invio della domanda e’ la data di inizio lavori? 2) dovendo ristrutturare un immobile, con dia regolarmente presentata, composto da due unita’ immobiliari (un’abitazione e un laboratorio, per il quale e’ stato chiesto il cambio d’uso in residenza), proprieta’ di tre soggetti, posso mandare due richieste, una per ciascun immobile, diversamente intestate a due dei proprietari, escludendo il terzo?

R. Sulla base dei chiarimenti forniti nella circolare n. 15/E del 2005 - pdf, al paragrafo 7.1, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara presentata fino al giorno stesso dell’inizio dei lavori è considerata valida ai fini della detrazione. Si precisa inoltre che, qualora i soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, è sufficiente che uno solo di essi provveda alla trasmissione del modulo. In tal caso, il contribuente che non ha trasmesso il modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Ristrutturazioni edilizie – Documenti – Presentazione al Caf

D. Quale documentazione bisogna presentare al CAF per la detrazione del 36%?

R. Al fine di inserire nel modello 730 la detrazione relativa alle spese per ristrutturazioni edilizie, è necessario esibire la seguente documentazione: copia della comunicazione di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata relativa all’invio della medesima comunicazione, copie dei bonifici relativi ai pagamenti, fatture relative alle spese sostenute, eventuali abilitazioni amministrative ottenute.

Ristrutturazioni edilizie – Immobile di proprietà dal coniuge – Spese sostenute dall’altro coniuge

D. Ho effettuato lavori di ristrutturazione detraibili, intestando le fatture e i bonifici a mia moglie, quale proprietaria dell’immobile. Come posso beneficiare della detrazione, tenuto conto che il denaro speso e’ stato da me versato per eseguire i bonifici su un conto corrente cointestato a entrambi i coniugi e che mia moglie non ha la capienza fiscale?

R. La circolare 121/1998 - pdf precisa al punto 2.1 che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese. Benché la norma preveda che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese e che le fatture siano intestate agli stessi nominativi, l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 55/2001 - pdf, ha precisato che in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro operativo di Pescara, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario.

Nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, è necessario annotare sulla fattura comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ristrutturazioni edilizie – Iva agevolata – Base imponibile

D. Sono titolare di un’impresa che spesso lavora per privati che nell’ambito di ristrutturazioni edilizie richiedono l’applicazione dell’IVA al 10%. Oltre alla novita’ dell’indicazione del costo della manodopera in fattura, volevo sapere se e’ cambiata la base imponibile su cui si puo’ applicare l’IVA agevolata, ovvero se sono state stabilite delle percentuale massime (da calcolare sugli importi dei materiali forniti e sulle opere in economia) su cui e’ possibile tale agevolazione.

R. Il Dl n. 223/2006 - pdf ha introdotto l’obbligo dell’indicazione distinta nella fattura del costo della manodopera, a far data dal 4 luglio 2006, e l’aliquota Iva del 10 per cento sulle fatture emesse dal 1/10/2006. Le nuove disposizioni inerenti il limite dei 48mila euro sono legate esclusivamente all’ammontare su cui calcolare le detrazioni d’imposta e quindi riguardano i committenti dei lavori. Per quanto riguarda i beni significativi non sono state introdotte modifiche; pertanto l’aliquota del 10 per cento è rimasta applicabile alla parte di spese pari al costo della manodopera per l'installazione.

Ristrutturazioni edilizie – Spese sostenute nel 2003 – Trasferimento di quota dell’immobile

D. Il marito proprietario di tutto un fabbricato sul quale nel 2003 ha sostenuto le spese di ristrutturazione e ha gia’ usufruito della detrazione del 36%, vorrebbe vendere un quota di proprieta’ dell’immobile alla moglie (30%). Se effettua la cessione di una quota di proprieta’ puo’ continuare a usufruire della detrazione del 36% sulle spese sostenute?

R. Il trasferimento di una quota dell’immobile, sul quale sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio, non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Qualora il trasferimento riguardi una parte dell’immobile autonomamente accatastata, possono applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 57 del 1998 - pdf e, conseguentemente, l’acquirente può subentrare al cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in proporzione all’unità immobiliare ceduta. Per quanto riguarda la prima ipotesi, il cedente continuerà a esercitare per intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione all’unità immobiliare ceduta.

Oneri, spese detraibili, deduzioni

Acquisto auto disabili – Spettanza

D. In caso di acquisto auto da parte di disabile, per la detrazione vale l’immatricolazione o il pagamento?

R. La detrazione prevista dalla lettera c) dell’articolo 14 del Tuir - pdf per l’acquisto da parte di un soggetto portatore di handicap dell’autovettura spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui tale spesa è stata sostenuta (v. circolare n. 55 del 14/06/2001 - pdf, par. 1.2.3).

Contributi versati al Fasi

D. I contributi versati al Fasi da un dirigente in pensione sono deducibili dal reddito ai fini Irpef?

R. La risoluzione n. 78/E del 28/05/2004 - pdf ha precisato che per quanto concerne i dirigenti in pensione non è prevista la deducibilità dei contributi versati al Fasi, né per la parte a carico dell’azienda né per la quota di contributo a carico del dirigente. Ciò in virtù del fatto che quest’ultima ha finalità assistenziale e non anche previdenziale; per cui, detti contributi non rientrano fra gli oneri deducibili indicati nell’articolo l0 del Dpr n. 917/1986 - pdf.

Contributo di bonifica – Irpef – Deduzioni

D.Un tributo pagato a un consorzio di bonifica (quota consortile) e’ detraibile?

R. Tali contributi sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del Tuir - pdf.

Integratori alimentari – Prescritti da uno specialista

D. I prodotti integratori alimentari utilizzati a scopo curativo prescritti dallo specialista possono essere detratti al 19%?

R. I prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15 del Tuir - pdf.

Interessi passivi su mutui – Operazione di prefinanziamento

D. E’ possibile detrarre gli interessi relativi ad un’operazione di prefinanziamento di un mutuo su un contratto preliminare di acquisto di un’abitazione, senza che sia stato stipulato il mutuo e il rogito notarile di acquisto?

R. La circolare n. 50/E (punto 4.5) del 12 giugno 2002 - pdf dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non danno diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamentoacceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione, tenuto conto che si tratta di un’operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se a essa collegata.

Oneri deducibili – Albo infermieri

D. Posso dedurre le spese sostenute per l’iscrizione all’albo professionale degli infermieri?

R. L’iscrizione all’albo professionale non può essere detratta in quanto non rientra tra gli oneri detraibili o deducibili.

Ravvedimento operoso

Contratto di locazione – Registrazione tardiva

D. Nel caso di registrazione tardiva (oltre l’anno) di un contratto di locazione quali sono le sanzioni applicabili? Per le omissioni oltre l’anno, occorre attendere la liquidazione dell’ufficio? Per le omissioni entro l’anno, e’ possibile benefiaciare del ravvedimento operoso?

R. L’omessa registrazione dei contratti di locazione comporta una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. Non è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso se è passato più di un anno dalla violazione. In tal caso, il contribuente potrà comunque versare l’imposta e presentare l’atto alla registrazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’ufficio.

F24 con saldo a zero – Termini

D.Si chiede gentilmente se e’ possibile ravvedere il modello F24 a saldo zero con il pagamento della sanzione di euro 30,00 presentando il modello entro 30 giorni dalla scadenza naturale?

R. L’omessa presentazione dell’F24 a saldo zero (articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997 - pdf) è sanabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97 - pdf, che si perfeziona mediante i seguenti adempimenti: 1) presentazione del modello F24 a saldo zero; 2) pagamento, utilizzando il codice tributo 8911, della sanzione ridotta pari a euro 10,00 se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, a euro 30,00 se il modello F24 viene presentato entro un anno dalla commissione della violazione.

Imposta di registro – Sanzioni e interessi

D.In data 31/3/2006 scadeva il termine per versare l’imposta di registro relativa a un contratto di locazione uso abitativo. Quali sanzioni e interessi devo pagare?

R. Ai fini della validità del ravvedimento operoso (circolare n. 192/E del 23/7/1998 - pdf, par. 3.3 e 5, e risoluzione 28/3/2001, n. 36 - pdf) nel caso prospettato occorre: 1) determinare gli interessi moratori al tasso legale 2,5 per cento annuo commisurati al tributo dovuto e calcolati con maturazione giorno per giorno, da versare cumulativamente al tributo cui si riferiscono; 2) calcolare la sanzione pari al 6 per cento dell’imposta dovuta, in quanto la regolarizzazione avviene entro il termine lungo di un anno dalla scadenza prevista per il pagamento.

Iva – Comunicazione annuale dati – Sanzione

D. Un contribuente, nell’anno 2005, ha erroneamente registrato una nota di accredito ricevuta da un fornitore, come fattura di acquisto. Nell’anno 2006 si accorge di tale errore, solo dopo aver trasmesso la comunicazione annuale Iva del 2005. Il contribuente vuole ravvedersi versando l’ Iva erroneamente detratta piu’ la sanzione e gli interessi, compilando la dichiarazione annuale Iva per il 2005 correttamente. Cosi’ facendo, il contribuente e’ soggetto alla sanzione per la comunicazione annuale IVA del 2005, con dati inesatti o incompleti?

R. La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati Iva comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 - pdf in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997 - pdf. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, quindi gli errori commessi nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

Modello 770 – Omessa presentazione

D. E’ possibile il ravvedimento per l’omessa presentazione della dichiarazione 770?

R. E’ possibile ravvedersi solo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione stessa eseguendo, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di euro 32,00 (1/8 della sanzione minima prevista pari a 258,00 euro).

Omessa registrazione di fattura – Termini

D. Una ditta individuale ha emesso una fattura in data febbraio 2004 e ha dimenticato di registrarla. solamente ora ne e’ venuta a conoscenza. che cosa deve fare per mettersi in regola?

R. Se ci si fosse accorto dell’errore entro il 31/10/2005 (termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale), era possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari al 20 per cento dell’Iva relativa all’operazione non annotata, con un minimo di 103 euro. Dopo l’anno non è possibile sanare la situazione; la violazione sarà sanzionato dall’ufficio in misura che va dal 100 al 200 per cento dell’Iva non annotata, più l’omesso versamento.

Versamento omesso – Modalità

D. Ho dimenticato di effettuare un versamento di euro 80,00 con codice 112T a luglio 2006. Come posso rimediare?

R. L’istituto del ravvedimento operoso prevede che si possa rimediare spontaneamente alle omissioni o irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni previste. Nel caso prospettato, è possibile ravvedersi entro un anno dall’omissione pagando l’imposta, gli interessi e la sanzione. Gli interessi vanno versati cumulativamente con il tributo e vanno calcolati al tasso legale del 2,5 per cento annuale, calcolati per giorni, mentre la sanzione dovuta è pari al 6 per cento e va versata utilizzando il codice tributo 671T.

Redditi (varie tipologie)

Prestazioni occasionali – Ammissibilità

D. Posso indicare nel modello 730 il reddito derivante da una ricevuta emessa per prestazione occasionale?

R. Sì; tale tipo di reddito va indicato nel rigo D4, con codice 8, nella colonna 1 “tipo di reddito”.

Reddito dei fabbricati – Abitazione principale

D. Mia madre, non autosufficiente, e’ stata ricoverata permanentemente presso una casa di riposo. Dovendo procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi, si chiede di conoscere se l’abitazione di proprieta’ di mia madre sia da considerare “a disposizione” del contribuente e, quindi, occorra applicare l’aumento di un terzo della rendita catastale.

R. L’unità in questione è da considerarsi “abitazione principale”, quindi con fruizione della relativa deduzione, anche nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitario, e sempre che l’immobile non risulti locato.

Redditi dei fabbricati – Irpef – Immobile inagibile

D. Sono proprietario dal 2005 di un immobile dichiarato inagibile. come mi devo comportare ai fini fiscali?

R. Nei casi di inagibilità, è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, a ottenere la variazione dell’accertamento catastale. Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall’ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Reddito d’impresa – Autovettura – Ammortamento

D. Come bisogna comportarsi se nell’esercizio di impresa si sostituisce un bene prima che il suo costo sia stato totalmente ammortizzato?

R. La vendita di un bene ammortizzabile comporta, a seconda del prezzo di realizzo e dell’ammontare del costo ammortizzato del bene stesso, la contabilizzazione di una plus o minusvalenza in bilancio. Nel caso di contemporaneo acquisto di un bene ammortizzabile e cessione di un bene già in ammortamento, il contribuente dovrà contabilizzare separatamente la plus/minusvalenza pari al prezzo di cessione del bene al netto del costo ammortizzato del bene stesso e imputerà fra i costi di esercizio l’ammortamento del nuovo bene acquistato.

Reddito d’impresa – Spese ristorante – Deducibilità

D. Una ditta individuale senza dipendenti puo’ detrarre le spese ristorante sostenute dal titolare nel caso si trovi lontano dalla dimora abituale per svolgere dei lavori? E nel caso si tratti di una societa’ anziche’ di una ditta individuale?

R. Nella determinazione del reddito d’impresa (indifferentemente per ditta individuale o società), i costi per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili a condizione che: 1) siano provati dai relativi documenti di spesa; 2) dette spese siano inerenti all’attività svolta. Il contribuente, pertanto, deve essere in grado di dimostrare l’inerenza (vedi risoluzione ministeriale prot. 208 del 8/7/1975 - pdf).

Reddito di lavoro autonomo - Acquisto di banche dati

D.Nell’esercizio dell’attività professionale un mio cliente ha acquistato da una Società Editrice una banca dati costituita da diversi cd-rom, relativa a massime giurisprudenziali e formulari di vario tipo, di rilevante importo finanziario. Gradirei una conferma della deducibilità integrale di tali spese nell’anno di sostenimento delle stesse.

R.Con la risoluzione n. 72 del 25/5/2006, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le banche dati su cd-rom acquistate per l’esercizio dell’attività professionale costituiscono beni materiali strumentali all’attività stessa, aventi un’utilità pluriennale, per i quali non può applicarsi il criterio generale della “cassa” ma occorre seguire la procedura dell’ammortamento. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 54 del Dpr n. 917/1986 per i beni strumentali, il relativo costo sarà: a) deducibile per quote annuali con il coefficiente di ammortamento del 15 per cento relativo al gruppo “XXII – Attività non precedentemente specificate – Altre attività – Attrezzature varie”; b) integralmente deducibile in base al criterio di cassa, se di importo unitario inferiore a 516,46 euro (ferma restando, anche in questo caso, la facoltà dell’ammortamento annuale).

Redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente assimilato – Irpef – Quadri dichiarazione dei redditi

D. Ho prestato lavoro in forma di consulenza professionale per tre mesi e di borsa di studio-lavoro per nove mesi. E’ corretto che ricorra al modello Unico per la dichiarazione dei redditi?

R. I redditi percepiti devono essere dichiarati nel modello Unico e, in particolare, borsa di studio nel quadro RC, consulenza professionale nel quadro RL se svolta in maniera occasionale o nel quadro RE se svolta in forma abituale e con partita Iva.

Redditi diversi – Plusvalenze su cessione di immobili

D.Nel caso di vendita a meno di cinque anni dall’acquisto dell’abitazione principale per il quale si e’ beneficiato delle agevolazioni previste dalla legge per l’acquisto della prima casa, la plusvalenza generata e’ tassata?

R.La plusvalenza realizzata quale differenza tra il prezzo di acquisto, aumentato di tutte le spese afferenti, e il prezzo di vendita non è soggetta a tassazione qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare (articolo 67, 1 comma, lettera b, Dpr 917/86 - pdf).

Reddito minimo - Familiari a carico - Non conviventefamiliari_carico

D. Nel caso in cui mia figlia, con reddito percepito inferiore a 2.840,51 euro, risulti convivente con il fidanzato, può considerarsi fiscalmente a mio carico? Per meglio dire, atteso che la stessa non è ancora coniugata, è corretto considerarla quale familiare a carico, anche se non convivente con il proprio genitore?

R. La condizione per essere considerato familiare a carico è quella di non aver percepito, nell’intero anno, un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Pertanto, nel caso di specie, atteso che tale condizione risulta verificata, la figlia sarà considerata a carico del genitore, anche se non convivente.

Redditi soggetti a tassazione separata – Imponibilità

D. Vorrei sapere se nel calcolo del reddito complessivo di un lavoratore dipendente vadano o meno computati i redditi soggetti a Tassazione Separata e quelli derivanti dal TFR.

R. In riferimento a quanto richiesto, si precisa che i redditi soggetti a tassazione separata e quelli derivanti dal trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione del reddito complessivo, come stabilito dall’articolo 3, comma 2, del Dpr n. 917/1986 - pdf.

Servizi telematici

Abilitazione a Entratel – Dottore commercialista

D. Quale procedura deve essere seguita per chiedere l’abilitazione ad entratel (preciso che sono un dottore commercialista iscritto ad un albo)?

R. Per accedere al servizio Entratel, è necessario presentare apposita domanda a un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, ovvero alle direzioni regionali che offrono tale possibilità, della regione in cui ricade il suo domicilio fiscale.

L’accoglimento della domanda di accesso al servizio Entratel è subordinato ad alcuni controlli di tipo amministrativo ed è evasa normalmente in tempo reale.

E’ possibile, comunque, spedire la domanda all’ufficio prescelto, specificando il proprio numero di telefono nell’apposito spazio previsto nella “richiesta di abilitazione”. In tal caso, sarà il funzionario incaricato a richiamare l’utente, fissando un appuntamento per il rilascio dell’autorizzazione e delle informazioni necessarie per effettuare la connessione al servizio.

Per la domanda, bisogna utilizzare l’apposito stampato reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

Durata del Pincode

D. Vorrei sapere se il mio pincode e’ sempre valido. Come mi devo comportare?

R. Per motivi di sicurezza, il pincode scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio (a tal proposito, si veda l’articolo 25, comma 1, del decreto 31 luglio 1998 - pdf, come modificato dal decreto 29 marzo 2000).

Varie

Assunzione di una colf – Sostituzione d’imposta

D.Fra alcuni mesi entrerà in Italia una ragazza cinese con permesso di soggiorno che assumerò come colf part-time coabitante e che percepirà circa 6.000 euro all’anno lordi. Dovrà presentare il 730? Se sì, dove posso trovare i moduli per il CUD e chi me li puo’ compilare? Io sarei un vero datore di lavoro come un’azienda? Non ho partita IVA, sono un pubblico dipendente e certamente non so come “emettere” un CUD?

R. Il datore di lavoro non titolare di partita Iva non assume la qualifica di sostituto d'’imposta e quindi non è tenuto a effettuare alcuna ritenuta fiscale oltre quelle previdenziali. In altre parole, gli obblighi a cui è soggetto sono il versamento dei contributi previdenziali e il rilascio, a fine anno, di una certificazione, in carta libera, riportante l’ammontare degli emolumenti corrisposti nell’anno solare e dei contributi versati nonché l’indicazione del periodo di lavoro prestato nell’anno. La collaboratrice domestica dovrà verificare l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi consultando le istruzioni alla compilazione del modello unico - pdf, paragrafo “esonero dalla dichiarazione dei redditi”. Si precisa che il modello 730 non può essere utilizzato in assenza di rapporto di lavoro con un soggetto sostituto d’imposta.

Condono - Termine di accertamento

D. In base alla normativa di cui all’ultimo condono fiscale, mi sono avvalso della definizione ex articolo 7 della Legge n. 289/2002 per le annualità dal 2000 al 2002. Desidero sapere se l’Agenzia delle Entrate può ancora procedere alla notifica dell’accertamento per l’anno 1999 ai fini delle Imposte Dirette.

R. In base a quanto disposto dall’articolo 10 della legge n. 289/2002, i termini per l’accertamento dei redditi nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi dei condoni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge sono stati prorogati di due anni rispetto ai termini ordinari. Atteso che il contribuente ha “condonato” soltanto le annualità dal 2000 al 2002, risulta, per il periodo di imposta 1999, ricompreso tra coloro che non si sono avvalsi del condono, per cui il termine per l’accertamento di tale periodo di imposta è da intendersi prorogato (di due anni).
Pertanto, dal momento che i termini ordinari per l'accertamento ai fini delle imposte dirette dell'annualità 1999 sarebbero scaduti il 31/12/2004 (vale a dire il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), in virtù della proroga di due anni, detti termini vanno a scadere il 31 dicembre 2006.

Eredi - Acconto

D. Si chiede di conoscere se, a seguito del decesso di un contribuente avvenuto prima della scadenza del termine per il versamento dell’acconto delle imposte, l’erede sia obbligato al calcolo e al versamento dell’acconto Irpef relativamente ai redditi del de cuius?

R. La risposta è negativa. Condizione essenziale per l’obbligo del versamento dell’acconto è che il soggetto esista nel momento in cui l’acconto è dovuto. Infatti, (l’articolo 1 della legge n. 97/1977 - pdf stabilisce che “nel caso di successione apertasi durante il periodo di imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto gli eredi non sono tenuti al versamento”.

Irpef - Indennizzo risarcimento danni - Imponibilità

D. Vorrei sapere se il risarcimento ottenuto dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di un infortunio considerato “micropermanente” debba essere dichiarato nell’UNICO - Persone Fisiche e debba essere assoggettato a tassazione.

R. Laddove l’indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazione sia compensativo (in via integrativa o sostitutiva) della mancata percezione di redditi, le somme corrisposte saranno considerate redditi della stessa specie di quelli sostituiti e, come tali, assoggettati a tassazione. Qualora, invece, il risarcimento erogato indennizzi il danneggiato delle perdite effettivamente subite e assolva alla funzione di reintegrazione patrimoniale del danno subito, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, non sarà soggetto a tassazione (si veda, in proposito, la risoluzione n. 155/E del 27/5/2002).

Irpef – Rimborso – Eredi

D. A seguito del decesso di mio padre avvenuto in data 23/11/2005, abbiamo ricevuto un mandato di pagamento per la riscossione, presso l’Ufficio Postale, del rimborso Irpef - Redditi 2002 intestato a mio padre. L’impiegato dell’Ufficio ha tuttavia dichiarato di non poter dar corso al rimborso in quanto intestato a persona deceduta. Si chiede di conoscere qual e’ la procedura esatta per la riscossione di tale rimborso?

R. Per la voltura di rimborsi intestati a persone decedute, riscuotibili presso gli uffici postali, gli eredi del de cuius devono produrre, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, apposita autocertificazione attestante il loro status di eredi e l’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione contenente l’indicazione di tale credito.

Imposta di bollo – Libro giornale – Importo

D. Sono titolare di una piccola impresa in contabilità ordinaria. Annualmente utilizzo, mediamente, circa quaranta pagine del libro giornale. Per la regolarita’ del predetto libro giornale devo apporre ogni anno la prevista marca da bollo, oppure posso applicarne una per ogni cento pagine, anche se esse sono relative a piu’ anni?

R. La marca da bollo dovuta nella misura di 29,24 euro, nel caso in cui il libro giornale non sia sottoposto a vidimazione, deve essere apposta ogni cento pagine, a nulla rilevando l’anno in cui viene utilizzato il registro. Pertanto, se il registro è stato utilizzato per sole quaranta pagine, il tributo si considererà assolto anche per le restanti sessanta utilizzabili per l’anno successivo. Soltanto ad avvenuto completo utilizzo delle cento pagine, l’imprenditore sarà tenuto ad apporre una nuova marca sulla prima pagina del nuovo blocco di cento pagine. In proposito, si rinvia a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 85/E del 12 marzo 2002 - pdf.

Imposta di bollo - Fatture esenti Iva - Obbligo

D. Si chiede di conoscere quale comportamento deve tenere il contribuente, per quanto riguarda l’imposta di bollo, nel caso in cui le fatture emesse comprendano corrispettivi di operazioni assoggettate totalmente a Iva e operazioni esenti Iva.

R. Sull’argomento, si richiama la risoluzione n. 98/E del 3/7/2001, con cui l’Agenzia delle entrate ha affermato che, in base a quanto disposto dall’articolo 6 della Tabella annessa al Dpr n. 642/1972, viene riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo solo per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva; tale beneficio non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione dell’Iva.
Pertanto, le fatture emesse a fronte di più operazioni i cui corrispettivi sono in parte assoggettati a Iva e in parte no, come nel caso prospettato nel quesito, scontano l’imposta di bollo qualora la somma di uno o più componenti non assoggettato a Iva superi l’importo di 77,47 euro.
Si precisa che la misura dell’imposta di bollo dovuta è stata elevata, con effetto dal 1° giugno 2005, da 1,29 euro a 1,81 euro.

Imposta di bollo – Modello F23 – Codice tributo

D. Le marche da bollo per il libro giornale possono essere versate con F23, codice 456T?

R. L’imposta di bollo si può versare con F23, codice 458T, o con marche per importo di 14,62 euro ogni 100 pagine; non si versa con F24.

Iva – Operazioni con San Marino – Modalità

D. In caso di fattura per servizi ricevuti da San Marino soggetta Iva in Italia, occorre effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

R. Per le prestazioni di servizi non è necessario consegnare un esemplare della fattura all’ufficio; tale adempimento (come anche la presentazione del modello Intra) vale solo per gli scambi di beni.

Partita Iva – Pro-loco

D. Una pro-loco deve obbligatoriamente avere il numero di partita IVA?

R. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione devono presentare dichiarazione d’inizio attività, a seguito della quale viene attribuito dall’Agenzia delle entrate il numero di partita Iva. Essendo le associazioni pro-loco enti che non hanno a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ne consegue che dovranno possedere il numero di partita Iva solo nel caso in cui intendano esercitare attività commerciali.

Sanzioni – Eredi – Trasmissibilità

D. Successivamente al decesso di nostro padre, avvenuto nel marzo 2006, e’ stata notificata agli eredi cartella esattoriale per il pagamento di imposte, sanzioni e interessi conseguenti alla liquidazione ex articolo 36-ter del dpr n. 600/1973 effettuata per i redditi 2002 dall’ufficio delle entrate. qualcuno sostiene che noi eredi possiamo non versare le sanzioni irrogate dall’ufficio, fermo restando il pagamento dell’imposta e degli interessi. Gradiremmo avere un chiarimento a tale proposito.

R. La risposta è affermativa. Infatti, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 - pdf recita testualmente: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Pertanto, nel caso prospettato, gli eredi sono esonerati dal pagamento della sanzione connessa alle maggiori imposte liquidate dall’ufficio delle Entrate nei confronti del de cuius.

Versamenti, crediti d’imposta, rimborsi

Compensazioni – Irpef con Iva

D. E’ possibile compensare il credito Irpef, risultante da Unico 2006 – redditi anno 2005 - con le liquidazioni trimestrali IVA del 2006?

R. Ai sensi degli articoli 17 - pdf e 25 del Dlgs 241/97 - pdf, il credito Irpef è utilizzabile in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta nel quale s’è formato il credito stesso con qualsiasi altra imposta o contributo dovuto. Il credito Irpef (codice tributo 4001) maturato al 31 dicembre 2005 è, quindi, compensabile a partire dal 1° gennaio 2006.

Irpef – Credito d’imposta – Modello 730

D. Come posso recuperare un importo a credito da modello 730 non rimborsato dal sostituto di imposta?

R. Qualora l’importo a credito derivante dal modello 730 non venga rimborsato dal sostituto di imposta per incapienza o per altri motivi, il contribuente, in possesso di certificazione rilasciata dal sostituto che attesti che tale importo non è stato rimborsato, può recuperarlo esponendolo nel modello 730 o nel modello Unico nel rigo riservato all’eccedenza dell’anno precedente.

Irpef – Modelli di versamento – Allegati alla dichiarazione

D. I modelli F24 relativi ai versamenti irpef vanno allegati al modello unico in fase di presentazione alla banca o posta?

R. Nessun documento va allegato alla dichiarazione, bensì, essi vanno conservati ed esibiti qualora l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate ne faccia espressa richiesta (articolo 3, comma 3, Dpr 600/73 - pdf).

Irpef - Oneri e detrazioni - Rimborso

D. Sono ancora in cerca di prima occupazione; tuttavia, ho sostenuto delle spese che rientrano tra quelle detraibili o deducibili in dichiarazione dei redditi. Posso ottenere il rimborso, anche parziale, di quanto pagato?

R. La detraibilità o la deducibilità degli oneri previsti dalla legge tributaria consentono di ottenere il rimborso (parziale o totale) di versamenti di imposta effettuati o di ritenute di acconto subite. Al di fuori di tali casi, il sostenimento di oneri e spese classificati come detraibili o deducibili non può comportare alcun rimborso di imposta. Tuttavia, nel caso in cui si trovasse nella condizione di essere fiscalmente a carico di un altro contribuente, quest’ultimo potrà portare in detrazione o deduzione alcuni oneri sostenuti nell’interesse dei familiari a carico.

Iva – Dichiarazione d’intento – Doppia ricevuta

D.In seguito all’invio del file relativo alle dichiarazioni d’intento del mese di settembre, ci sono state spedite due ricevute. Nell’eventualita’ che il file sia stato mandato due volte, come e’ possibile che il sistema abbia accettato due volte un file con lo stesso nome?

R. Il sistema accetta l’invio di tutti i file che vengono autenticati. E’ comunque possibile dimostrare, in caso di un eventuale controllo, che si tratta della stessa e unica comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre.

Iva - Rimborso - Revoca

D. Ho presentato all’agente della riscossione il Modello VR/2005 per la richiesta del rimborso Iva. Gradirei sapere se è possibile revocare tale richiesta.

R. E’ ammessa la possibilità di revocare la richiesta del rimborso Iva presentata all’agente della riscossione. Per quanto riguarda le modalità da seguire, il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza in carta semplice allo stesso concessionario per la riscossione (cui ha presentato la richiesta di rimborso) e al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, detta istanza deve risultare prodotta ai citati destinatari entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Studi di settore – Casi particolari – Messa in liquidazione

D. Nelle istruzioni alla compilazione del modello degli studi di settore si legge che è considerato periodo di non normale svolgimento dell’attività, ai fini della non applicazione degli studi, il periodo precedente la messa in liquidazione. Per “periodo” si intende l’anno?

R. La messa in liquidazione dell’impresa determina contemporaneamente la fine del normale periodo d’imposta e l’inizio di un altro periodo (ante e post liquidazione). Ai fini degli studi di settore, il periodo ante-liquidazione, compreso tra il giorno d’inizio dell’esercizio normale e il giorno d’inizio della liquidazione, è ritenuto periodo di non normale svolgimento dell’attività, con conseguente esclusione dall’applicazione degli stessi.

Fonte: Agenzia Entrate

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