Gli esercenti arti e professioni non sono soggetti ad IRAP in difetto del requisito dell'autonoma organizzazione: lo ribadisce ulteriormente la Corte di Cassazione che, muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, conferma una sentenza del giudice di secondo grado basata sul rilievo che, dall'esame del quadro RE del modello UNICO presentato dal contribuente, emerge "l'assenza di una struttura organizzativa di rilievo sia per l'irrilevanza dei cespiti ammortizzabili che per l'assenza di spese e costi di gestione significativi negli anni cui è riferita la richiesta di rimborso".
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6505)

Non è soggetta all'imposta solo l'attività di lavoro autonomo - di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2003, e all'art. 53, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 vigente dal 1° gennaio 2004 - che non sia autonomamente organizzata.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6503)

Nel caso in cui un'attività professionale (si tratta, nella specie, dell'attività libero professionale di medico) viene svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'IRAP, rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6502)

L'autonoma organizzazione, quale elemento individuante una distinta capacità produttiva e contributiva, non sussiste - e viene conseguentemente a mancare il presupposto imprescindibile dell'imposizione IRAP - in relazione al commercialista che esercita l'attività libero professionale in assenza di lavoratori dipendenti e di risorse finanziarie apprezzabili.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6501)

L'attività libero professionale per il cui esercizio è previsto uno specifico esame di abilitazione e l'iscrizione ad apposito albo (nel caso di specie, si tratta di un geometra) è soggetta all'IRAP quando rilevi una capacità contributiva qualificata, autonoma, ulteriore e diversa rispetto alla remunerazione dell'attività personalmente svolta.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6500)

È assoggettabile all'IRAP lo studio associato dotato di un'autonoma organizzazione - intesa come capacità contributiva qualificata, autonoma, ulteriore e diversa rispetto alla remunerazione dell'attività lavorativa - data dai capitali, dai beni strumentali impiegati e dalle collaborazioni interne ed esterne che hanno contribuito al conseguimento dei risultati reddituali.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/03/2007, n. 6499)

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