Dal 1° aprile 2007 i laboratori di genetica, gli istituti di ricerca, i medici e farmacisti, nonché i difensori dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che mira ad assicurare opportune garanzie nel trattamento dei dati genetici per fini di cura e ricerca, nonché in sede giudiziaria; non possono invece utilizzare dati genetici né il datore di lavoro, né le assicurazioni.
(Autorizzazione Garante per la protezione dei dati personali 22/02/2007, in corso di pubblicazione G.U.)

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