Il condomino che occupa la metà del tetto condominiale per l'installazione della propria antenna non fa un uso illegittimo della cosa comune e non incorre pertanto nel divieto di cui all'art. 1102 Codice civile, in quanto l'uso paritetico della cosa comune va tutelato in ragione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare.

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