L'IVA non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario delle prestazioni, poi versata all'Erario dello Stato membro del luogo di tali prestazioni, non può formare oggetto di rimborso. In questo senso devono essere interpretati - a parere della Corte di Giustizia CE - gli articoli 2 e 5 dell'VIII direttiva n. 79/1072/CEE.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. II, 15/03/2007, n. C-35/05)

Fonte: Ipsoa

0 commenti:

 
Top